Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta esecuzione del giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 6640 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di un atto espressivo del potere di organizzazione del servizio oggetto dell’obbligo conformativo determina la carenza di interesse alla decisione e, quindi, l’improcedibilità del ricorso. L’atto non è qualificabile come meramente interlocutorio quando prefigura le modalità gestionali ed economiche del servizio, anche se la sua concreta attuazione presupponga l’adesione della struttura interessata. La declaratoria di improcedibilità travolge, per connessione, la domanda di dichiarazione di inefficacia degli atti in violazione del giudicato, quella di nomina del commissario ad acta e quella di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., venendo meno il ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’esecuzione della sentenza con cui questa Sezione aveva affermato l’obbligo dell’Azienda sanitaria di “prendere in carico”, ai sensi dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010, il servizio di trasporto degli utenti disabili da e verso un centro diurno autorizzato all’erogazione di prestazioni socio-riabilitative. I ricorrenti — gestori della struttura — hanno proposto ricorso di ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Azienda e il carattere elusivo di una nota con cui la stessa aveva condizionato l’assolvimento dell’obbligo al passaggio in giudicato della sentenza.
La parte intimata ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, il difetto di contraddittorio verso Comune e Regione e, soprattutto, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo nelle more adottato una nuova nota con cui ha stabilito di procedere all’esecuzione del servizio mediante addenda contrattuali con i gestori, fissando un parametro economico temporaneo del costo del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevando che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato anche verso gli enti territoriali e che gli effetti del giudizio di ottemperanza sono destinati a ripercuotersi sulla loro sfera giuridica. L’imputazione alle sole Aziende sanitarie dell’obbligo di assunzione del servizio discende dallo schema normativo di riferimento.
Il nucleo argomentativo riguarda l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La nota del 13 maggio 2026 non può essere qualificata come meramente interlocutoria, atteso che prefigura le modalità organizzative e gestionali del servizio e ne fissa il parametro economico. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza — in particolare la sentenza n. 10375 del 2024 — secondo cui l’art. 46 l.r. n. 4/2010 non impone all’Azienda vincoli quanto alle modalità organizzative, né esclude il concorso delle strutture socio-riabilitative, rispetto alle quali il trasporto ha carattere ancillare e strumentale.
La nota è dunque espressiva del potere dell’Azienda di organizzare il servizio ed è opponibile agli utenti del centro in quanto destinatari degli effetti del provvedimento. Non sussistono perciò i presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.: l’esecuzione del servizio ad opera delle strutture resta mediata dall’intervento regolatorio, di vigilanza ed economico dell’amministrazione, con compartecipazione ai costi.
Il Collegio esclude che le censure dei ricorrenti sulla violazione delle regole in materia di contratti pubblici e sull’antieconomicità della tariffa possano fondare il potere giudiziale di dichiarazione di inefficacia: si tratta di profili estranei alla portata conformativa del giudicato, astrattamente deducibili in un’autonoma azione di annullamento. La declaratoria di improcedibilità travolge anche la domanda di nomina del commissario ad acta e quella di condanna alla penalità di mora, presupponente il ritardo nell’esecuzione, nella specie venuto meno. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e dell’atteggiamento ottemperativo dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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