Incombenti istruttori sulle transazioni delle multe latte (TAR Lombardia n. 3765 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di debiti derivanti dal prelievo supplementare latte, il giudice amministrativo, ove risulti pendente un’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, può disporre un incombente istruttorio finalizzato ad acquisire elementi sull’esito del procedimento transattivo. L’ordinanza interlocutoria si giustifica per consentire all’Organismo di composizione istituito presso il MASAF di pronunciarsi sulle richieste di sospensione delle procedure di riscossione e recupero dei crediti, incluso lo svincolo delle somme pignorate. Tale potere istruttorio è esercitato nell’ottica di una definizione transattiva del contenzioso e non comporta una decisione anticipata nel merito della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti, produttori agricoli, impugnavano le intimazioni di pagamento notificate in data 17 aprile 2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative al prelievo supplementare latte per un ammontare complessivo di circa un milione di euro, unitamente ai ruoli emessi da AGEA e a tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra cui le cartelle esattoriali e le comunicazioni di iscrizione ipotecaria.
I ricorrenti contestavano la mancata ricostruzione della determinazione del prelievo e deducevano, tra l’altro, la violazione dei regolamenti comunitari, il difetto di istruttoria e il mancato sgravio delle somme già recuperate tramite compensazione con i pagamenti PAC. L’Avvocatura erariale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del gravame e l’esistenza di precedenti giudicati. In vista dell’udienza, la parte ricorrente aveva preannunciato un’istanza definita ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la natura della controversia e la pendenza di un procedimento di definizione transattiva delle posizioni debitorie, ha ritenuto non matura la causa per la decisione. L’ordinanza si fonda sull’esigenza di acquisire un quadro completo circa l’esito dell’istanza presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, istituto che introduce un meccanismo di composizione delle pendenze relative al prelievo supplementare latte.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto necessario porre a carico della parte più diligente l’onere di relazionare sull’esito di tale istanza, al fine di consentire al MASAF, quale Organismo di composizione, di assumere una posizione espressa in ordine alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, nonché allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi e al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.
La decisione assume rilievo interlocutorio: il Collegio non entra nel merito delle censure formulate, ma dispone un incombente istruttorio con riscontro fissato entro il 20 novembre 2026, rinviando il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. La scelta processuale risponde all’evidente finalità deflattiva del contenzioso e di verifica della sussistenza delle condizioni per una definizione agevolata della posizione debitoria dei produttori agricoli.
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Nota della Redazione
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