Ottemperanza e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibile il ricorso (Cons. Stato n. 6638 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento con cui l’amministrazione esercita il proprio potere organizzativo e prende in carico il servizio oggetto della sentenza conformativa determina la carenza di interesse del ricorrente e l’improcedibilità del ricorso. Tale improcedibilità travolge la domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto ritenuto elusivo, la richiesta di nomina del commissario ad acta e quella di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e) c.p.a., venendo meno il presupposto del ritardo nell’esecuzione del giudicato. L’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 impone alle aziende sanitarie di prendere in carico il servizio di trasporto dei disabili, ma non vincola le modalità organizzative, ben potendo esse avvalersi del concorso delle strutture preposte ai servizi socio-riabilitativi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8270/2025, che ha sancito l’obbligo della ASL territorialmente competente di farsi carico, ai sensi dell’art. 46 l.r. n. 4/2010, dei servizi di trasporto degli utenti disabili da e verso un centro diurno autorizzato all’erogazione di prestazioni assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti.
I ricorrenti hanno lamentato la mancata ottemperanza e il carattere violativo della nota del 24 novembre 2025, con cui l’azienda sanitaria aveva affermato l’obbligo della struttura di assicurare il servizio di trasporto fino al passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza, nelle more impugnata con ricorso per revocazione e con ricorso ex artt. 110 c.p.a. e 111 Cost. Essi hanno chiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL. Il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti dell’Ambito territoriale sociale e della Regione, ma la mancata formulazione di petita nei loro confronti consegue alla estraneità dei criteri di imputazione del costo alla portata conformativa della sentenza, il cui schema normativo imputa alle sole aziende sanitarie l’assunzione del servizio.
È stata invece accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio la ASL ha adottato la nota del 13 maggio 2026, con cui ha stabilito di eseguire il servizio mediante appositi addenda contrattuali con i gestori dei centri diurni, fissando il parametro economico temporaneo di € 14,50 pro die/utente.
Tale nota non può qualificarsi interlocutoria. La Sezione, con la sentenza n. 10375 del 24 dicembre 2024, ha affermato che l’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 non reca alcun vincolo quanto alle modalità organizzative del servizio, né esclude il concorso delle strutture socio-riabilitative, rispetto alle quali il trasporto ha carattere ancillare e strumentale. La sentenza n. 860 del 2022 si limita a sancire l’obbligo delle aziende sanitarie di organizzare e gestire il servizio, senza vincolarne le concrete modalità.
Poiché la nota è espressiva del potere organizzativo dell’amministrazione, essa è opponibile anche agli utenti del centro. Non sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., non risultando la nota assimilabile al provvedimento impugnato in primo grado. Le censure in materia di contratti pubblici e quelle sull’antieconomicità della tariffa, estranee alla portata conformativa della sentenza, potrebbero fondare una eventuale azione di annullamento.
L’improcedibilità travolge anche la domanda di inefficacia della nota del 24 novembre 2025, priva dei requisiti provvedimentali, nonché la richiesta di nomina del commissario ad acta e quella di penalità di mora. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie e dell’atteggiamento ottemperativo dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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