Diniego del permesso di soggiorno: obbligo di valutazione concreta del nuovo rapporto di lavoro (TAR Marche n. 890 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, verificando se l’evento sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e considerando l’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La mancata considerazione di tali elementi integra i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Una cittadina straniera, entrata regolarmente in Italia con visto per lavoro stagionale, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con l’impresa agricola indicata nel nulla osta. Tale evenienza era riconducibile a una vicenda estranea alla sua volontà, oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La ricorrente trovava successivamente un’occupazione presso altro datore di lavoro e presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura rigettava l’istanza, ritenendo ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Avverso il diniego la lavoratrice proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dell’automatismo applicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura avverso l’applicazione meramente formale della disciplina sull’immigrazione. Il Collegio ha chiarito che il diniego del titolo di soggiorno non può derivare automaticamente dal venir meno del rapporto lavorativo originario, imponendo invece una verifica in concreto della posizione dello straniero.
In particolare, la sentenza richiama l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che prescrive una valutazione che tenga conto della condotta complessiva del lavoratore e delle circostanze sopravvenute. La Corte ha rilevato come l’Amministrazione si sia limitata a un mero automatismo procedimentale, omettendo di considerare sia la non imputabilità dell’evento alla ricorrente, sia la documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Il percorso argomentativo si fonda su precedenti richiamati in motivazione, tra cui Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025, secondo cui la revoca non può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto ab origine indicato, e le sentenze di merito TAR Napoli n. 1572/2025 e TAR Veneto ord. n. 35/2026. Tali pronunce escludono che la mera mancanza del datore originario sia ostativa, imponendo di valutare il concreto percorso di regolarizzazione lavorativa intrapreso dal cittadino straniero.
La Corte ha precisato che la ricorrente non aveva avanzato una richiesta esplorativa di attesa occupazione, ma aveva documentato un effettivo inserimento lavorativo alternativo, circostanza che rendeva la sua posizione meritevole di tutela. L’omessa valutazione di tali elementi ha determinato l’annullamento del provvedimento per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente obbligo di riesame della posizione della ricorrente. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.