Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 405 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il giudicato e l’inadempimento della parte pubblica, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, e assegna all’Amministrazione un termine per l’ottemperanza. Per il caso di inutile decorso del termine, il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, assumendo le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso va condannata alle spese, distratte ai difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con una pronuncia passata in giudicato, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati. Le spese erano state compensate per metà, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha agito con ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione resistente si è costituita solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la procedibilità dell’iniziativa. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe è rimasto ineseguito. Il Collegio ha valorizzato il comportamento processuale della parte pubblica: in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte. Il giudice ha assegnato un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. Ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento, liquidando ottocento euro per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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