Carta docente: penalità di mora esclusa se il debito è esiguo (TAR Lombardia n. 499 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da titolo avente efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e non sia stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato termine per il pagamento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito la rende manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme. Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.

Quanto alle penalità di mora, il Collegio ne esclude l’applicazione. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di non disporle quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative: nella specie l’esiguità del debito rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura stereotipata delle controversie in materia, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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