Offerta con lavoratori svantaggiati non comprovati e giudizio di anomalia (Cons. Stato n. 6615 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o macroscopica irragionevolezza. In tale valutazione l’amministrazione può legittimamente considerare anche elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, purché rilevanti per la sostenibilità dell’offerta. È pertanto legittima l’esclusione del gestore uscente che, pur dichiarando l’impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991 e i connessi sgravi contributivi, non comprovi la concreta fattibilità di tale impiego, con conseguente sottostima del costo della manodopera idonea a incidere sull’attendibilità complessiva dell’offerta. L’accertamento di tale sottostima assorbe le ulteriori censure sulle voci di costo contestate.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, gestore uscente, impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso la propria esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta indetta dalla Regione Lazio per i servizi di pulizia e sanificazione. Il provvedimento espulsivo recepiva la relazione del RUP all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia.
Il raggruppamento deduce la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per erroneità del presupposto e carenza di istruttoria e motivazione, contestando in particolare la sottostima dei lavoratori da riassorbire in forza della clausola sociale, l’esclusione dell’incentivo per i lavoratori svantaggiati e l’applicazione dei contratti collettivi. Ripropone i motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio per cui l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo di attendibilità investa voci che, per rilevanza e incidenza, rendano l’operazione economicamente non plausibile. La verifica di anomalia si fonda su stime previsionali e su un ineliminabile margine di opinabilità, dovendo l’offerta risultare ex ante ragionevole e attendibile. La relativa valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non può essere sostituita da un’autonoma verifica del giudice.
Nel caso concreto la Regione dispone l’esclusione perché l’operatore non comprova la fattibilità dell’impiego di lavoratori svantaggiati di cui alla legge n. 381/1991, non compila il modello per la dichiarazione di equivalenza dei contratti collettivi e non comprova le aliquote applicate per gli sgravi contributivi, con sottostima di 251.926,06 euro. Il Collegio valorizza il fatto che la mandante cooperativa sociale, nella precedente convenzione, aveva receduto dal rapporto proprio per l’impossibilità di assumere personale rientrante nelle categorie protette.
La Corte ribadisce che il giudizio di anomalia non si esaurisce in un controllo statico, ma si sviluppa attraverso un confronto tecnico tra stazione appaltante e operatore, volto a garantire serietà e sostenibilità dell’offerta. La valutazione può estendersi a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora rilevanti. Richiama sul punto le sentenze n. 5464 del 2025 e n. 2368 del 2026.
Nella specie la Regione ha legittimamente considerato le vicende del pregresso affidamento, trattandosi del gestore uscente. A fronte della richiesta di dimostrare la possibilità di impiego delle categorie protette, il raggruppamento si è limitato a sostenere che le maggiori ore offerte avrebbero ragionevolmente accolto i quindici addetti svantaggiati stimati. La decisione si fonda dunque su un giudizio tecnico motivato, non affetto dai vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti richiamati dalla giurisprudenza.
L’infondatezza di tale censura rende non dirimente la questione del numero esatto dei lavoratori da riassorbire, assorbita dall’accertata impossibilità di impiego degli svantaggiati, come pure gli ulteriori profili di sottostima, in parte ammessi dalla stessa parte appellante. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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