L’obbligo di provvedere sull’istanza di repressione abusi edilizi sussiste anche in pendenza della domanda di accertamento di conformità (TAR Sardegna n. 1019 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di repressione di abusi edilizi sorge e si consolida alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato in 30 giorni dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. La sopravvenuta presentazione, da parte del controinteressato, di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non fa venire meno l’obbligo di provvedere già maturato, ma ne sospende temporaneamente l’esercizio, impedendo l’adozione di un provvedimento sanzionatorio in pendenza della relativa istruttoria. Una volta definita la domanda di sanatoria, riprende comunque a decorrere il dovere di provvedere sull’istanza originaria. L’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., è pertanto accoglibile qualora l’obbligo giuridico di provvedere sussista e la condotta inerte dell’amministrazione sia perdurata oltre il termine di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con un terreno su cui erano state realizzate opere abusive, presentava al Comune, in data 23 settembre 2025, un’istanza volta alla repressione degli abusi edilizi. La compromissione dei beni della salute e della salubrità degli ambienti era già stata accertata dal TAR con una precedente sentenza, la n. 344 del 24 aprile 2025. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio.
Nel corso del giudizio, il controinteressato presentava un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente avanzava quindi istanza di accesso agli atti relativi a tale nuovo procedimento, ricevendo un provvedimento di differimento dell’ostensione. Successivamente, il Comune depositava in giudizio il diniego dell’istanza di accertamento di conformità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., ovvero l’obbligo giuridico di provvedere e la condotta inerte dell’amministrazione. Quanto al primo presupposto, il Collegio ha rilevato che il Comune era tenuto a pronunciarsi sull’istanza di repressione degli abusi, atteso il pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Quanto al secondo, il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni, fissato dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, era già maturato alla data di proposizione del ricorso.
La motivazione affronta il punto centrale sollevato dall’amministrazione, secondo cui il ricorso sarebbe stato volto a sollecitare l’ordine di demolizione in pendenza dell’istanza di sanatoria. Il TAR ha chiarito che l’istanza di accertamento di conformità è stata presentata dal controinteressato solo il 10 novembre 2025, ossia successivamente alla scadenza del termine e alla proposizione del ricorso (3 novembre 2025). Tale sopravvenienza non poteva quindi elidere l’obbligo di provvedere già consolidatosi.
Ciononostante, il Collegio ha riconosciuto che la pendenza dell’istanza di sanatoria ha impedito all’amministrazione di esercitare i poteri repressivi, in quanto, secondo giurisprudenza richiamata dalla difesa comunale (ex multis, T.A.R. Campania, sede Salerno, n. 2159/2024), è illegittima l’adozione di un provvedimento sanzionatorio in pendenza di una domanda di accertamento di conformità. Gli effetti sospensivi sono però cessati il 2 luglio 2026, data del deposito in giudizio del diniego dell’istanza di sanatoria, e da quel momento è ripreso il dovere di provvedere sull’istanza originaria.
Quanto alla domanda di accesso, il TAR l’ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’unica condizione posta dall’amministrazione per l’ostensione, ossia la conclusione del procedimento di accertamento di conformità, si era infatti verificata, essendo stato emanato e depositato in giudizio il provvedimento conclusivo.
Il TAR ha infine condannato il Comune a provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, senza nominare un commissario ad acta, ritenendo non necessario l’intervento sostitutivo in ragione del lasso temporale in cui l’amministrazione non ha potuto esercitare i poteri repressivi. La nomina potrà essere richiesta solo in caso di persistente inottemperanza, con istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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