Cessazione della materia del contendere per intervenuto deposito degli atti richiesti (TAR Puglia n. 453 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti non preclude all’amministrazione stessa di soddisfare la pretesa ostensiva nel corso del giudizio. L’avvenuto deposito degli atti richiesti, ancorché tardivo, realizza l’interesse sostanziale del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rendendo superfluo l’esame del merito della controversia. In tale evenienza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, posto a carico dell’amministrazione soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
Una società, titolare di un opificio industriale ricadente in un lotto della zona P.I.P., presentava al Comune un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla cessione del bene in favore di un promissario acquirente. Rimasta senza riscontro, la società diffidava l’amministrazione alla conclusione del procedimento. L’amministrazione avviava quindi l’istruttoria, acquisendo i pareri tecnici e predisponendo una proposta di deliberazione di Giunta, mai però approvata.
La società presentava pertanto, in data 3 ottobre 2025, un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per ottenere copia della proposta di deliberazione e dei pareri dei dirigenti. In assenza di riscontro, la società proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva depositato gli atti amministrativi oggetto dell’istanza di accesso. Con memoria del 27 marzo 2026, la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta ostensione, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; analoga richiesta è stata formulata dal Comune resistente, che ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio ha osservato come la pretesa della ricorrente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dall’ostensione degli atti. L’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso — l’accesso ai documenti — ha trovato integrale realizzazione per effetto del deposito, rendendo non più necessario decidere nel merito.
Il Tribunale ha quindi applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che determina il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda, ma ha posto a carico dell’amministrazione resistente la rifusione del contributo unificato versato dalla ricorrente, riconoscendo in tal modo il profilo di soccombenza sostanziale dell’ente.
Nota della Redazione
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