Cessazione della materia del contendere e spese di lite: la soccombenza virtuale prevale sulla spontanea rimozione dell’atto (TAR Sardegna n. 618 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato intervenuto dopo la notificazione del ricorso, non comporta di per sé l’esclusione della condanna alle spese di lite, in assenza di un espresso accordo tra le parti. In tale evenienza, la regola della soccombenza virtuale impone la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese, potendo la spontanea rimozione dell’atto soltanto giustificare una riduzione dell’importo liquidato, in considerazione del corretto comportamento processuale e della serialità dei giudizi.
Il Fatto
La ricorrente, ditta individuale mandataria di un’ATI costituita con una società agricola, impugnava la determina con cui l’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (Argea) Sardegna aveva rigettato la domanda di sostegno presentata per l’annualità 2019 del Programma di Sviluppo Rurale, misura 8, sotto-misura 8.3, unitamente agli atti presupposti e connessi. In data successiva alla notificazione del ricorso e al suo deposito, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento di rigetto con nuova determinazione, satisfattiva delle ragioni della ricorrente. La ditta, quindi, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna di Argea alla refusione delle spese, mentre la difesa dell’Agenzia insisteva per la compensazione, valorizzando la spontanea rimozione dell’atto e l’assenza di un accertamento giudiziale di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’annullamento in autotutela disposto con determinazione successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta concorde delle parti. Sul punto non residuavano questioni controverse, essendo venuto meno l’oggetto del giudizio per effetto del provvedimento satisfattivo adottato dall’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha accolto la richiesta della ricorrente, applicando il principio della soccombenza virtuale. La circostanza che l’Amministrazione abbia spontaneamente rimosso l’atto impugnato, evitando l’accertamento giudiziale della sua illegittimità, non è stata ritenuta di per sé decisiva per escludere la condanna, in mancanza di un espresso accordo tra le parti sulla compensazione. Tale comportamento processuale, invece, è stato valorizzato ai fini della quantificazione della condanna, contenuta in misura ridotta, in ragione anche della serialità dei giudizi analoghi. Irrilevante, infine, è risultata l’affermazione di Argea secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche senza il ricorso: l’atto di autotutela è infatti intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto in prossimità della scadenza del termine di impugnazione.
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Nota della Redazione
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