La correzione d’ufficio non può modificare il decisum della sentenza (C.G.A.R.S. n. 484 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La correzione d’ufficio dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è ammessa solo quando l’errore sia desumibile dal contesto letterale del provvedimento e non comporti una modifica del suo contenuto sostanziale. Quando il dispositivo di una sentenza indica genericamente gli interessi al saggio legale, la specificazione della norma applicabile è desumibile dalla motivazione e non configura un errore materiale. Il giudice dell’ottemperanza che, con ordinanza di correzione, sostituisce il riferimento normativo (art. 1284, comma 4, c.c. in luogo del comma 1) non corregge un errore, ma modifica il decisum. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di correzione e della sentenza che su di essa fonda la cessata materia del contendere del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Una società otteneva dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 799 del 2024, il riconoscimento di un credito di valuta e la condanna dell’amministrazione comunale agli interessi al saggio legale. La motivazione richiamava espressamente l’art. 1284, comma 4, c.c., mentre il dispositivo menzionava solo gli “interessi al saggio legale”.

Nel giudizio di ottemperanza il TAR correggeva d’ufficio, con ordinanza n. 3914 del 2024, la motivazione sostituendo il comma 4 con il comma 1 dell’art. 1284 c.c., e dichiarava poi con la sentenza n. 3939 del 2024 la cessata materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall’amministrazione fosse integralmente satisfattivo. La società proponeva due appelli separati, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto il profilo processuale, respingendo le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione: l’impugnazione della medesima ordinanza in entrambi i gravami non ne determina l’inammissibilità, ma impone solo la riunione; la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere è stata correttamente impugnata con gravame separato e nei termini.

Nel merito il Collegio rileva che la sentenza n. 799 del 2024 conteneva una non perfetta corrispondenza letterale tra motivazione e dispositivo: la prima richiamava l’art. 1284, comma 4, c.c., il secondo genericamente il “saggio legale”. Tale divergenza, però, non integra un errore materiale correggibile.

La ragione è decisiva: sia il comma 1 sia il comma 4 dell’art. 1284 c.c. fanno riferimento al “saggio degli interessi legali”. Il dispositivo, indicando gli interessi al saggio legale, rinviava alla motivazione, dove la norma applicabile era già individuata nel comma 4. Non vi era dunque alcun errore da emendare.

Con l’ordinanza n. 3914 del 2024, pertanto, il TAR non ha corretto una mera omissione materiale, ma ha modificato il contenuto sostanziale della decisione, intervenendo sul decisum anziché sulla sua forma. Il giudice ha oltrepassato i limiti dell’art. 105 c.p.a., che consente di eliminare difformità fra pensiero e sua espressione letterale, non di riscrivere la statuizione.

Da ciò discende la caducazione della successiva sentenza n. 3939 del 2024: la cessata materia del contendere è stata dichiarata sul presupposto erroneo che l’amministrazione avesse integralmente adempiuto, senza gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. Il C.G.A.R.S. accoglie quindi gli appelli riuniti e condanna il Comune a dare integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 120 giorni, con interessi calcolati ai sensi del comma 4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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