Spese di lite distratte estranee alla massa passiva del dissesto (TAR Calabria n. 757 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti per spese di lite distratte in favore dei difensori, liquidati con sentenze adottate successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale, non sono riconducibili alla pregressa attività gestoria e non possono essere inseriti nella massa passiva. Ai fini dell’art. 248, comma 2, TUEL e dell’art. 252, comma 4, TUEL, il momento rilevante è quello del fatto o atto di gestione cui il debito è correlato: l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 attrae alla procedura solo i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. Spetta al giudice dell’ottemperanza verificare l’epoca di insorgenza del debito e la sua natura. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando l’inerzia dell’ente non risulta ingiustificata.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori distrattari, hanno chiesto l’integrale ottemperanza del giudicato derivante da quattro sentenze del Giudice di Pace, con le quali il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite in loro favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Le pronunce sono successive alla dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio comunale nel maggio 2018.
L’ente aveva corrisposto solo in parte: tre quarti del dovuto su una sentenza e la metà su un’altra, assumendo che i residui crediti rientrassero nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, in quanto correlati ad annualità anteriori al 2017. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 248, comma 2, TUEL, che, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il successivo art. 252, comma 4, TUEL delimita tale competenza ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre l’art. 254, comma 3, TUEL individua i debiti da includere nel piano di rilevazione della massa passiva.
Il Giudice richiama poi l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, che attrae alla procedura i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori alla data limite, pur se accertati successivamente con provvedimento giurisdizionale ma non oltre l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria.
Da qui il principio già affermato dalla Sezione secondo cui il momento rilevante è quello del fatto o atto di gestione cui il debito accertato è correlato: la circostanza che la sentenza accertativa sia successiva alla dichiarazione di dissesto non basta a rendere ammissibile l’azione esecutiva. Spetta al giudice verificare l’epoca di insorgenza e la natura del debito e, solo se esso scaturisca dalla pregressa attività gestoria, ricondurlo alla massa passiva.
Nel caso concreto i crediti portati in esecuzione coincidono con le spese legali distratte in favore dei difensori con sentenze tutte successive allo stato di dissesto. Essi originano dalle pronunce per cui è ottemperanza e, non essendo riconducibili alla pregressa attività gestoria fallimentare, non possono essere contabilmente inseriti nella massa passiva, restando suscettibili di esecuzione in via ordinaria.
Accertati gli ulteriori requisiti dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a. — notifica al domicilio digitale dell’ente e decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 — il Tribunale ordina l’integrale pagamento delle residue somme entro sessanta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta con facoltà di sub-delega, incaricato di verificare i versamenti, allocare le somme in bilancio ed espletare le fasi di spesa, precisando che l’esaurimento dei fondi non costituisce legittima causa di impedimento. Respinge invece la domanda di penalità di mora, in ragione dell’epoca di instaurazione del giudizio e delle plurime richieste di rinvio formulate dagli interessati in vista di soluzioni transattive non documentate.
Nota della Redazione
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