Ripartizione degli stalli taxi aeroportuali e nozione di ambito territoriale (C.G.A.R.S. n. 481 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio di taxi aeroportuale, la nozione di ambito territoriale di cui all’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997 non si esaurisce nell’appartenenza amministrativa dell’infrastruttura al demanio di un singolo comune. La norma considera i comuni “nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade” e impone di ricomprendere tutti quei comuni che, per vicinanza geografica, traggono effetti economici e sociali dalla presenza dello scalo. Ne consegue che il provvedimento regionale sostitutivo, adottato in caso di mancata intesa tra i comuni, può legittimamente ripartire gli stalli aeroportuali tra più enti locali, secondo una valutazione di prossimità geografica che non si limita ai confini comunali.
Il Fatto
Alcuni titolari di licenze taxi rilasciate da un comune siciliano impugnavano davanti al TAR Sicilia il decreto del Presidente della Regione che aveva disciplinato il servizio taxi presso un aeroporto, ripartendo gli stalli nella misura del 50% tra il comune titolare del demanio aeroportuale e un comune limitrofo. Impugnavano altresì i verbali della commissione regionale consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea.
Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 2925 del 2023. I ricorrenti proponevano appello, reiterando le censure di primo grado e contestando l’impianto motivazionale della decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva che la proposizione dell’appello e la reiterazione di tutti i motivi di prime cure fanno riemergere l’intero thema decidendum, che perimetra il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Per ragioni di economia processuale, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, richiamando diversi propri precedenti.
Nel merito, i motivi sono infondati. Il primo motivo è inammissibile: i ricorrenti non hanno legittimazione a dolersi della mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di un comune terzo. Per di più, il decreto regionale era stato adottato in ottemperanza a una sentenza del TAR Sicilia n. 139 del 2016, pronunciata anche nei confronti di quel comune.
Il secondo motivo è infondato. La Presidenza della Regione ha correttamente acquisito il parere della commissione consultiva regionale, come prescritto dall’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997, e come riconosciuto dalla citata sentenza n. 139 del 2016, passata in giudicato.
Il terzo motivo è infondato nel merito. La Presidenza, ripartendo gli stalli al 50% tra i due comuni, ha fatto proprie le considerazioni della commissione consultiva, che aveva rilevato come l’aeroporto ricada sui territori di entrambi. Il Collegio ritiene che la nozione di ambito territoriale non riguardi unicamente l’appartenenza amministrativa a un comune; la norma considera espressamente i comuni “nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade”, con la conseguenza che vanno ricompresi tutti quelli che, per vicinanza geografica, godono di effetti economici e sociali derivanti dallo scalo. Nel caso di specie, i due comuni distano dall’aeroporto circa quindici e quattordici chilometri.
L’appello è quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del solo comune limitrofo, mentre sono compensate con le amministrazioni regionali.
Nota della Redazione
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