Ottemperanza inammissibile per mancato deposito della procura alle liti (TAR Lombardia n. 2198 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la procura alle liti rilasciata su foglio separato deve essere congiunta materialmente al ricorso ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. La sua mancata allegazione determina la carenza dello ius postulandi in capo al difensore e l’inammissibilità del ricorso, non trattandosi di mera irregolarità formale sanabile, ma di vero e proprio vizio insanabile dell’atto. La cessazione della materia del contendere ricorre invece quando la pretesa azionata risulti pienamente e integralmente soddisfatta, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di conseguire l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, favorevoli al proprio assistito. Con le prime due pronunce era stata accolta la domanda volta all’erogazione della “carta docente”, con condanna in forma specifica dell’Amministrazione, oltre alla liquidazione delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. L’atto introduttivo precisava che la procura alle liti era stata rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce al ricorso, senza che però tale documento risultasse materialmente allegato o menzionato negli atti di notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto le due domande proposte. Con riferimento alla richiesta avanzata dal difensore in proprio, quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze azionate, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dalla memoria depositata dalla stessa parte ricorrente era infatti emerso che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale delle somme dovute a tale titolo, eliminando ogni ragione di contrasto tra le parti e rendendo inutile la prosecuzione del giudizio su quel capo.
Quanto, invece, alla domanda di ottemperanza proposta nell’interesse del docente per le statuizioni relative alla “carta docente”, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto dello ius postulandi in capo al difensore. L’atto introduttivo recava sì la clausola secondo cui la procura era stata “rilasciata in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto”, ma dall’esame degli atti di causa tale procura non risultava allegata al ricorso depositato, né presente nella relazione di notifica.
La Corte ha richiamato l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la procura speciale può essere apposta in calce o a margine di specifici atti processuali e, qualora rilasciata su foglio separato, deve essere “congiunta materialmente” all’atto cui si riferisce. La mancata produzione della procura, fondamento del potere rappresentativo del difensore, integra un vizio insanabile che incide sulla stessa ammissibilità dell’atto, comportando la carenza dello ius postulandi e non una mera irregolarità formale sanabile.
Stante l’assenza della procura, non allegata al ricorso né inclusa negli atti di notifica, il ricorso è stato ritenuto insanabilmente viziato per la parte relativa alla pretesa sostanziale del ricorrente. In ragione dell’andamento complessivo della controversia, il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.