Acquisizione ipso iure del bene abusivo e inammissibilità del ricorso per carenza (TAR Calabria n. 541 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene edilizio abusivamente realizzato si perfeziona ipso iure alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ingiunzione di demolizione, qualora la demolizione non sia intervenuta. Il titolo dell’acquisto è una fattispecie legale a formazione progressiva, in cui l’ordinanza di demolizione si salda con il decorso del termine; il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e può anche mancare. Ne consegue che l’annullamento in autotutela degli atti successivi non può restituire il bene al privato, né far sorgere un legittimo affidamento alla restituzione: il ricorso avverso tali atti è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti acquistano nel 1983 un terreno nel comune di Acquaro, sul quale realizzano un fabbricato in assenza di titolo abilitativo. Accertato l’abuso, il Comune ingiunge la demolizione con ordinanza n. 5 del 7 giugno 2001; non essendo intervenuta l’ottemperanza, notifica l’avviso di avvio del procedimento di acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Nel 2011 i ricorrenti presentano istanza di permesso di costruire in sanatoria, accolta con permesso n. 1 del 28 gennaio 2022. Con determina n. 37 del 20 giugno 2022 il Comune annulla in autotutela le note di acquisizione e dispone la restituzione dell’immobile, seguita da ulteriori determine di accatastamento. Con determina n. 14 del 1° febbraio 2024 il Comune annulla in autotutela il permesso in sanatoria, la determina n. 37/2022 e gli atti connessi. I ricorrenti impugnano tale determina, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023, secondo cui l’atto di acquisizione emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni. Il titolo del trasferimento è dunque una fattispecie legale a formazione progressiva, che può perfezionarsi anche in assenza di un formale provvedimento di acquisizione.

Nel caso concreto l’acquisizione è pacifica tra le parti, ma non è mai stato adottato un apposito provvedimento. La nota del 24 ottobre 2001 è una semplice comunicazione di avvio del procedimento; la nota di acquisizione trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari è una mera richiesta di trascrizione, priva di contenuto provvedimentale e non rivolta ai ricorrenti. Essa non è qualificabile come provvedimento amministrativo.

Da ciò consegue che la determina n. 37 del 2022, annullando in autotutela le due note, non poteva restituire gli immobili ai ricorrenti; a sua volta la determina n. 14 del 2024, annullando la determina n. 37, non ha potuto realizzare un nuovo ritrasferimento del bene al Comune. L’eventuale accoglimento del ricorso non procurerebbe quindi il riacquisto del bene. L’amministrazione può esercitare il potere di autotutela solo rispetto a formali atti amministrativi, non rispetto a fattispecie previste dalla legge.

Il Collegio esclude che la dismissione possa avvenire in via amministrativa, mancando una espressa attribuzione di tale potere, o che l’accoglimento della sanatoria — riferita a un bene non più di proprietà dei ricorrenti — generi un’aspettativa alla restituzione. Quanto al legittimo affidamento, esso è tutelato solo se rivolto a un effetto ottenibile in base al quadro normativo, come chiarito dalla Adunanza Plenaria n. 20/2021. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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