Difetto di interesse sopravvenuto e improcedibilità del ricorso avverso il diniego paesaggistico per l’elettrodotto (TAR Puglia n. 954 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza o infondatezza delle censure dedotte, essendo sufficiente la verifica dell’inesistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione. La compensazione delle spese di lite può essere integralmente disposta quando la parte ricorrente abbia dichiarato il difetto di interesse e l’amministrazione non si sia opposta alla richiesta di compensazione, sussistendo giusti motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica, impugnava il provvedimento con cui la Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta dell’8.6.2021, aveva espresso parere negativo in relazione a un intervento concernente un elettrodotto, nonché gli atti consequenziali adottati dai comuni interessati. La società deduceva vizi di legittimità avverso i provvedimenti impugnati, chiedendone l’annullamento.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 20.5.2026, la società ricorrente rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente non manifestava opposizione alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato, con la memoria depositata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio ha quindi verificato che l’amministrazione resistente non aveva manifestato opposizione alla richiesta, così consolidandosi la posizione processuale delle parti sulla definizione del giudizio in rito.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione, il ricorso fosse senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito delle censure proposte.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi sia nella mancata opposizione dell’amministrazione alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente, sia nella natura della definizione del giudizio.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che ritiene la sopravvenuta carenza di interesse una causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio e che attribuisce alla declaratoria in rito carattere satisfattivo degli interessi delle parti, quando queste concordino sulla definizione del giudizio senza necessità di un accertamento di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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