Revoca permesso lungo periodo legittima se la pericolosità è valutata in concreto (TAR Lombardia n. 1585 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone un giudizio di pericolosità sociale dello straniero che non può essere dedotto in via automatica dalla mera sussistenza di condanne penali. L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 impone all’Amministrazione una ponderazione complessa, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Il giudizio di pericolosità deve fondarsi su più elementi, non sulla sola esistenza di precedenti penali, in coerenza con la lettura costituzionalmente orientata della norma. Nel bilanciamento tra l’interesse individuale all’unità familiare e le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, queste ultime possono prevalere quando le condotte accertate presentino particolare gravità e la pena comminata sia rilevante. Sono quindi legittimi i provvedimenti di revoca che diano conto della natura delle condotte, del grado di inserimento del soggetto e dell’insufficienza dei flussi reddituali, con motivazione idonea a escludere ogni automatismo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel gennaio 2014, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva revocato quel titolo. Il provvedimento si fondava sulla qualificazione dello straniero come soggetto socialmente pericoloso, desunta dalla presenza di due condanne a pena detentiva, tra cui una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e una condanna confermata in appello, per partecipazione a sodalizi dediti al furto e alla commercializzazione di farmaci, da un lato, e al trasporto di clandestini, dall’altro.
L’Amministrazione aveva inoltre valutato i legami familiari dello straniero presenti in Italia. Il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, lamentando violazione ed erronea applicazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione del contraddittorio procedimentale. Chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso. Quanto alla censura procedimentale, relativa alla lesione delle prerogative difensive e alla violazione del contraddittorio, il Collegio la dichiara inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente non aveva allegato alcun argomento la cui introduzione nel procedimento avrebbe potuto orientarne diversamente il risultato, né aveva indicato il pregiudizio concreto subito. La censura è quindi generica.
Sul merito, il TAR muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, che vieta il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e impone di tenere conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il Collegio richiama la lettura della Corte costituzionale (ord. 27 marzo 2014), secondo cui revoca e diniego devono fondarsi su un giudizio di pericolosità articolato, non sulla sola intervenuta condanna, escludendo ogni automatismo.
Il TAR richiama inoltre costante giurisprudenza amministrativa e i principi affermati dalla Corte EDU in base all’art. 8 della Convenzione, che impone di valutare in concreto una serie di elementi: la natura e la gravità del reato, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dalla commissione del reato, la condotta successiva e la situazione familiare.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene legittimo l’operato dell’Amministrazione. Il provvedimento ha dato conto della particolare gravità delle condotte, sfociate in due condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sette anni, e dell’insussistenza di attività lavorative e redditi sufficienti al sostentamento. L’Autorità ha valutato la natura delle condotte e i flussi reddituali, formulando un giudizio motivato sulla pericolosità e sul grado di inserimento.
Quanto ai legami familiari, l’Amministrazione li ha debitamente considerati, reputandoli però recessivi rispetto all’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico, in ragione della gravità delle condotte e delle pesanti pene comminate. L’iter logico-giuridico segue risulta ragionevole e immune da vizi. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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