Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio: i due titoli non si sommano (TAR Calabria n. 540 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La durata massima quinquennale della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, ricavabile dall’art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001 per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2002, non costituisce un tetto unitario riferito all’intera vicenda disciplinare e penale del dipendente. La sospensione obbligatoria adottata per l’applicazione di una misura cautelare personale e quella disposta per intervenuta condanna anche non definitiva rispondono a presupposti diversi, sicché i relativi periodi non si sommano. Il termine iniziale decorre dal provvedimento che ha dato avvio al secondo titolo di sospensione. Il criterio della proporzionalità non impone soluzioni diverse, trattandosi di bilanciamento già operato dal legislatore e non rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, era stato sospeso dal servizio con decreto del 25 giugno 2020, con decorrenza dal 23 giugno 2020, in quanto sottoposto a misura cautelare custodiale nell’ambito di un procedimento penale. Revocata la misura restrittiva, l’Amministrazione, con decreto del 12 agosto 2022, disponeva la prosecuzione della sospensione obbligatoria dal 28 luglio 2022, sul presupposto di una condanna non definitiva.

Ritenuto decorso il quinquennio dalla prima sospensione, il ricorrente chiedeva la riammissione in servizio. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 22 settembre 2025, calcolando il termine dal 28 luglio 2022. Il dipendente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 4 della legge n. 97/2001 e dell’art. 14 del CCNL del 26 maggio 2004, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’Amministrazione eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge innanzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Nelle controversie sui pubblici dipendenti la competenza si individua secondo la sede di servizio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a.. Nel caso concreto la sede non risulta mai mutata: il provvedimento di assegnazione a una sede diversa non divenne operativo proprio perché il ricorrente era già sospeso al momento in cui avrebbe dovuto prendere servizio. Resta dunque radicata la competenza del TAR adito.

Sul merito, il Tribunale muove dalla premessa normativa dell’art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001 e dal rilievo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2002, ha dichiarato illegittima la parte della disposizione che ancorava la perdita di efficacia della sospensione al decorso del periodo di prescrizione del reato. Il sistema positivo contempla così una durata massima di cinque anni, ricavata dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, clausola di garanzia di portata generale e riferibile a ogni ipotesi di sospensione cautelare dal servizio per procedimento penale.

La questione centrale riguarda la decorrenza di quel termine. Il ricorrente sostiene che i due periodi di sospensione debbano essere sommati, con conseguente maturazione del quinquennio al 25 giugno 2025. Il Collegio non condivide questa lettura. La vicenda rivela due provvedimenti distinti: il primo adottato automaticamente per l’applicazione di una misura cautelare custodiale, il secondo fondato sulla intervenuta condanna non definitiva per i reati previsti dall’art. 3, comma 1, della medesima legge.

Si tratta, osserva il Tribunale, di istituti diversi e non sovrapponibili. I due titoli di sospensione obbligatoria poggiano su presupposti differenti e non possono cumularsi ai fini del calcolo della durata massima. Ne deriva la correttezza del criterio seguito dall’Amministrazione, che ha individuato nel 28 luglio 2022 il termine iniziale del secondo periodo.

Il Collegio esclude infine il contrasto con il criterio di proporzionalità. Il bilanciamento degli interessi è stabilito dalla legge e non rimesso a valutazione discrezionale dell’Amministrazione, come invece avviene nel diverso caso della sospensione cautelare facoltativa. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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