Esecuzione del giudicato e spese distratte al procuratore antistatario (TAR Marche n. 206 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro e ordina all’Amministrazione di darvi integrale esecuzione, per la parte relativa alle spese giudiziali liquidate e distratte al procuratore antistatario. Il decorso del termine di art. 14 d.l. n. 669 del 1996 e la mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’Amministrazione, costituita solo formalmente, fondano l’accoglimento della domanda. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario ad acta è sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato dichiaratosi antistatario nei giudizi di lavoro, aveva ottenuto dal Giudice del lavoro due sentenze di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi 1.958,24 euro. Le sentenze erano state notificate e su di esse si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ottemperanza e la condanna dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica delle sentenze e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché i titoli indicati in epigrafe non erano stati eseguiti nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate a favore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alle sentenze per la parte relativa alle spese giudiziali, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria. Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., richiamando la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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