Terre e rocce da scavo riutilizzate non sono rifiuti: illegittima l’ordinanza sindacale (TAR Toscana n. 293 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 la condotta consistente nel reimpiego, per il riempimento di un vuoto nel piazzale di pertinenza di un immobile, di terre e rocce da scavo la cui compatibilità con la destinazione d’uso sia stata accertata mediante analisi chimiche e che siano state utilizzate in conformità al titolo edilizio. In tal caso manca, sul piano oggettivo, il presupposto dell’ordinanza sindacale di rimozione, con la conseguenza che l’atto è illegittimo. Il riutilizzo di materiale conforme ai limiti tabellari e alla disciplina dei sottoprodotti prevale sulla qualificazione formale di rifiuto speciale operata dall’Amministrazione, che perde rilievo quando la condotta non è sussumibile nella norma sanzionatoria.
Il Fatto
Una società che conduce in sublocazione un fondo in Prato ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 23.5.2025, n. 1700, con cui, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, le è stato ordinato di provvedere, entro sessanta giorni, alla rimozione e al conferimento dei rifiuti speciali inerti (terre e rocce da scavo) presenti su area privata, presso impianti autorizzati.
La ricorrente conduce in sublocazione il fondo e, secondo l’Amministrazione, ne avrebbe la mera disponibilità. La questione giunge al giudice amministrativo dopo che una prima ordinanza sindacale del 24.9.2024, relativa alla medesima area, era stata annullata d’ufficio dallo stesso Comune. Il ricorso è stato notificato anche alle società coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dei lavori e nella proprietà delle aree di provenienza del materiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima, per pregiudizialità logica, la censura con cui si contesta che nel caso concreto si configuri, sul piano oggettivo, una condotta rilevante ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il venir meno della condotta oggettiva determinerebbe l’assorbimento di ogni altra censura.
Dagli atti emerge che la ricorrente aveva depositato una CILA per interventi di edilizia libera, consistente nel ripristino mediante reinterro di una buca nel piazzale di pertinenza dell’edificio industriale, con riempimento della buca mediante terreno compattato. Lo scavo è stato realizzato da una società appaltatrice, a cui il materiale è stato fornito da un’altra società, che lo ha estratto dal sito di produzione di proprietà di un terzo soggetto.
L’appaltatrice ha dimostrato di aver richiesto materiale compatibile con i limiti della Tabella 1/A dell’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, d.lgs. n. 152/2006, per aree ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Il rapporto di prova prodotto attesta che il campione rispetta i limiti tabellari e risulta riutilizzabile per i suoli ad uso verde e per quelli commerciali o industriali.
Da tali elementi il Collegio desume che il materiale utilizzato era compatibile con il reimpiego per verde privato, conformemente alla CILA presentata. Non può quindi affermarsi che sul sito della ricorrente sia stato depositato un rifiuto. Resta esclusa, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un abbandono di rifiuti rilevante a norma dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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