Inammissibile l’appello privo di specifiche censure alla sentenza impugnata (Cons. Stato n. 5556 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice amministrativo è mezzo di impugnazione a critica libera, ma non esonera la parte dall’indicazione di specifiche censure ai sensi dell’art. 101 c.p.a. avverso i capi della sentenza di primo grado. Non è sufficiente il rinvio al ricorso introduttivo né la mera riproposizione dei motivi già esaminati, essendo necessario muovere motivate critiche alla decisione che li ha respinti o accolti. In materia di immigrazione, il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato assume carattere vincolato rispetto alla revoca del nulla osta divenuta inoppugnabile, con la conseguenza che l’omessa impugnazione di quest’ultima determina l’inammissibilità del ricorso contro il diniego. Costituisce adempimento necessario la presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione nel termine di otto giorni dall’ingresso, presidio di legalità volto a verificare la reale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata nel 2024, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti, connessi e derivati.
Il diniego era motivato con la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e con il fatto che la revoca del nulla osta non era stata impugnata. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando in via preliminare l’inammissibilità per omessa impugnazione della revoca e, nel merito, la correttezza del diniego. Il ricorrente ha proposto appello, senza articolare specifici motivi avverso i singoli capi della sentenza e introducendo considerazioni generiche sui fatti che gli avevano impedito di sottoscrivere il contratto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato anzitutto una questione preliminare di legittimazione processuale. La procura alle liti risultava conferita congiuntamente a due difensori, uno dei quali non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Poiché tutti gli atti di parte erano stati emessi dall’avvocato cassazionista, il giudizio è stato ritenuto validamente introdotto e coltivato da quest’ultimo, con conseguente estromissione dal fascicolo dell’altro difensore.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ribadito la natura dell’appello come mezzo di impugnazione a critica libera, con il quale si deduce l’erroneità della decisione di primo grado sotto qualsiasi profilo tecnico-giuridico, di rito o di merito. Tuttavia, tale ampiezza non esonera la parte dall’onere di indicare specifiche censure, poiché l’effetto devolutivo dell’appello è delimitato dai motivi di impugnazione.
La Corte ha precisato che non basta il rinvio al ricorso di primo grado né la mera riproposizione dei motivi già esaminati. È necessario contestare in modo argomentato la sentenza che quei motivi ha respinto o accolto, secondo un indirizzo già affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V n. 6820 del 2022; Sez. V n. 3715 del 2020). L’appello, privo di censure specifiche, è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha inoltre ritenuto l’appello manifestamente infondato nel merito. La documentazione confermava la correttezza delle motivazioni del diniego: all’ingresso nel territorio nazionale non aveva fatto seguito l’adempimento degli obblighi previsti per il completamento della procedura, mancando la prova che l’appellante si fosse attivato nel termine perentorio di otto giorni dall’ingresso per ottenere l’appuntamento in Prefettura (cfr. Cons. Stato, Sez. III n. 880 del 2026).
Le spese del grado sono state compensate. Il dispositivo ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante, nonché del nome del difensore estromesso in caso di pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.