Trasferimento del militare e sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Puglia n. 427 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento che soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente, ove non sia riconducibile all’esercizio dello ius poenitendi dell’amministrazione sui provvedimenti impugnati, non determina la cessazione della materia del contendere ma la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, allorché permanga intatta la motivazione di natura organizzativa posta a fondamento dell’atto gravato. In tal caso il ricorso va dichiarato improcedibile e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di trasferimento, nonché il consequenziale provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’interessato deduceva l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione e, in un distinto provvedimento, la lesione del proprio diritto di difesa per la mancata ostensione di atti ritenuti decisivi, richiesta in sede di accesso.
Nelle more del giudizio, il militare veniva trasferito d’autorità dalla Stazione di assegnazione originaria a quella richiesta, in forza di un provvedimento del 23 aprile 2024, adottato nell’ambito di una ordinaria tornata di trasferimenti. Con memoria depositata il 14 gennaio 2026, la parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo unicamente per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’intervenuto trasferimento non fosse stato preceduto da alcun provvedimento di ritiro o annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione dell’esito del giudizio: non potendosi configurare un’assorbente acquiescenza dell’amministrazione, l’effetto satisfattivo conseguito dal ricorrente non è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha quindi precisato che il trasferimento disposto nel 2024 è riconducibile alla ordinaria tornata di trasferimenti, e non già a un atto di ritiro dei provvedimenti gravati. La circostanza che il trasferimento abbia soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente non assevera, di per sé, la fondatezza del ricorso originario, né implica alcun effetto caducante o conformativo sulla motivazione di natura organizzativa che aveva sorretto il diniego.
Da ciò consegue che, difettando un provvedimento che incidesse sugli atti impugnati, la controversia non poteva dirsi definita in termini di cessazione della materia del contendere. L’interesse alla decisione è venuto meno solo in ragione del raggiungimento, per altra via, del risultato utile richiesto, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Collegio ha infine ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, considerando la peculiarità della vicenda e l’utile conseguimento dell’aspirazione del ricorrente medio tempore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.