Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 1277 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi sulla sentenza del giudice ordinario vincola l’Amministrazione debitrice al pagamento delle somme in esso liquidate, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, con la conseguenza che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione per capitale residuo e interessi, da verificare secondo gli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. Le somme richieste per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non sono dovute quando la misura appaia manifestamente iniqua e sproporzionata. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta nominato assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ad alcuni docenti, a titolo di carta docente per gli anni scolastici di riferimento, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata notificata in forma esecutiva.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione delle somme per violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non risulta adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme, così come calcolata dai ricorrenti, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamati gli artt. 1283 e seguenti cod. civ..
Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato hanno dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, con verifica degli interessi nei limiti di legge. Non sono invece dovute le somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata. Sono riconosciuti gli ulteriori accessori di legge e gli oneri di registrazione, di copia e di notificazione, nonché gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni e senza alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.; il Collegio dispone inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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