Inesistenza della notifica e inammissibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 1175 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo è configurabile quando l’attività posta in essere è priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, mentre ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. La fattispecie legale minima della notificazione richiede il raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, sicché la notifica meramente tentata e non compiuta è omessa e non può essere rinnovata ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm., che opera solo per le notifiche affette da nullità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
Con provvedimento del 26 marzo 2020 la Questura di Milano revocava alla ricorrente la licenza di porto di fucile, sul presupposto di una denuncia per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. per la sottrazione di capi di abbigliamento presso un esercizio commerciale. Sopravvenuta l’archiviazione del procedimento penale per difetto di querela, la ricorrente chiedeva alla Prefettura la restituzione del porto d’armi e la revoca dei provvedimenti di ritiro.
Con provvedimento del 5 aprile 2022 il Prefetto di Milano respingeva l’istanza, assumendo che il fatto dovesse essere autonomamente valutato dall’Amministrazione, essendo l’archiviazione intervenuta per mera mancanza di querela. La ricorrente impugnava quindi il diniego davanti al TAR Lombardia. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, il Collegio rilevava d’ufficio, con ordinanza n. 301 del 30 gennaio 2025 ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, non risultando provata la regolare notifica dell’impugnativa all’Amministrazione statale che ha emanato il provvedimento, ossia il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, difensore con patrocinio obbligatorio ex art. 1 R.D. n. 1611/1933. Il Collegio assegnava termine di trenta giorni per memorie su questa unica questione.
Nel termine indicato la ricorrente non produceva alcuna difesa. Il Collegio ha quindi trattenuto la causa per la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile per inesistenza della prova della notifica.
Il percorso argomentativo muove dallo scopo della notificazione, che non si esaurisce nella conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ma consiste nel mettere quest’ultimo legalmente in condizione di difendersi: sul punto è richiamata Cons. Stato, sez. VI, n. 7947 del 2024. Il Collegio richiama poi Cass. civ., Sez. Un., n. 14916 del 2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Su questa base il Collegio esclude l’operatività dello strumento sanante dell’art. 291 cod. proc. civ. quando l’atto venga restituito al mittente, dovendosi reputare la notificazione meramente tentata e quindi omessa. È richiamata Cass. civ., Sez. Un., n. 13394 del 2022, secondo cui solo qualora la notificazione avvenga può porsi una questione di nullità, sanabile ex tunc mediante rinnovazione o per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Applicando tali canoni al caso concreto, non sussiste alcuna prova della notifica del ricorso nei confronti dell’Amministrazione resistente, nonostante la concessione dell’ulteriore termine. Risulta quindi integrata un’ipotesi di inesistenza della notifica, sottratta al rimedio della rinnovazione prevista dall’art. 44 cod. proc. amm., nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, valevole solo per le notifiche affette da nullità, come affermato dalla Corte cost. n. 148 del 2021 e ribadito da Cons. Stato, sez. VII, n. 4764 del 2023. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnativa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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