Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1272 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito dal giudicato del giudice ordinario ha valore ed efficacia di giudicato anche dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il giudizio di ottemperanza, tuttavia, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare la misura degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. La somma di denaro richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di carta docente, una somma pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico di riferimento, oltre alle spese legali distratte a favore del difensore antistatario. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato, di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’ente alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore; essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolate dai ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso è dunque accolto con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti già effettuati. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.; non sono invece dovute le somme richieste per violazione o ritardo, perché la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata. Sono dovuti gli ulteriori accessori di legge maturati in seguito, nonché gli oneri di registrazione, le spese di esame, di copia e di notificazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito con istanza diretta dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’allegato A al DM n. 55 del 2014 e distratte a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.