Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1273 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma non assume contenuto costitutivo in ordine al diritto di credito. L’entità delle somme richieste dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso è accolto con assegnazione di termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1539/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000,00 a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione della penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti. Il Tribunale esclude invece le somme richieste a titolo di penalità, perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata, e ribadisce che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso. Segue la condanna alle spese, distratte in favore del difensore antistatario, e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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