Il diniego di avvio del procedimento ex art. 42-bis non richiede il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 (TAR Lazio n. 13500 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non è configurabile come procedimento ad istanza di parte, bensì come procedimento officioso. Ne consegue che, in caso di sollecitazione dei poteri dell’amministrazione mediante diffida o istanza di parte finalizzata all’adozione dell’acquisizione sanante, non è applicabile l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non sussistendo l’obbligo per l’amministrazione di comunicare il preavviso di rigetto prima di denegare l’attivazione del rimedio. L’istanza del privato volta ad ottenere l’avvio del procedimento di acquisizione ex art. 42-bis deve essere, comunque, circostanziata, fornendo adeguata evidenza, per ciascuna particella interessata, dell’effettiva apprensione, totale o parziale, da parte dell’ente e delle opere ivi realizzate, anche in relazione al pregresso assetto convenzionale delle aree.
Il Fatto
Le ricorrenti, succedute alla dante causa che aveva stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di Pomezia negli anni Cinquanta, lamentavano l’occupazione senza titolo di numerose particelle di terreno, su cui l’ente aveva realizzato opere pubbliche. Dopo varie interlocuzioni e un contenzioso, le proprietarie presentavano un’istanza volta ad ottenere, in via principale, il perfezionamento dei trasferimenti delle aree oggetto di transazione e, in via subordinata, l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, ovvero il rilascio dei beni con risarcimento dei danni. Il Comune, con la comunicazione impugnata, denegava l’attivazione del procedimento, ritenendo non comprovata l’effettiva occupazione sine titulo delle aree, anche in ragione del complessivo assetto convenzionale e transattivo intercorso con la dante causa. Avverso tale diniego le proprietarie proponevano ricorso deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, esaminando separatamente i motivi di doglianza. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia di occupazione sanante, secondo cui l’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 non configura un procedimento ad istanza di parte, bensì officioso, con la conseguenza che il preavviso di rigetto non è dovuto neppure in presenza di una sollecitazione dei poteri dell’amministrazione mediante diffida. L’atto di impulso del privato non determina, quindi, l’insorgenza dell’obbligo procedimentale di contraddittorio preventivo rispetto al diniego di attivazione del rimedio acquisitivo.
Nel merito della pretesa, il Collegio ha evidenziato come l’istanza presentata dalle proprietarie si caratterizzasse per la sostanziale genericità, non essendo stata fornita per ciascuna delle numerose particelle elencate un’adeguata dimostrazione dell’effettiva apprensione materiale da parte del Comune, delle opere ivi realizzate e dell’assenza di un titolo giuridico che legittimasse l’occupazione. Tale onere descrittivo e probatorio si rendeva tanto più indispensabile alla luce del complesso e stratificato quadro negoziale — convenzione urbanistica del 1959, atti transattivi e cessioni volontarie — che aveva interessato le aree nel corso dei decenni e che rendeva necessario scorporare le porzioni effettivamente cedute o comunque legittimamente detenute dall’ente.
La nota del 2010 e le relazioni del tecnico incaricato, richiamate dalle ricorrenti, non sono state ritenute idonee a superare tali carenze. La prima è stata valutata nel suo contenuto generico, non idoneo a comprovare per ogni singola particella lo spossessamento e la natura delle opere realizzate; le seconde, pur dettagliate, non risultavano ufficialmente recepite e fatte proprie dall’amministrazione comunale. Il TAR ha, pertanto, concluso per l’infondatezza del ricorso, ritenendo immune da censure la determinazione del Comune di non dar corso all’istanza, impregiudicata la facoltà delle proprietarie di ripresentare una nuova istanza circostanziata e supportata da adeguati elementi probatori. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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