Esecuzione del giudicato sul contributo per la formazione dei docenti (TAR Piemonte n. 1266 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore aziona un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza e non contestata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nei termini fissati in motivazione. Nel caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta assume le proprie funzioni solo se direttamente investito dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Sulle somme liquidate maturano gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, mentre la rivalutazione monetaria è dovuta solo se il creditore allega un’incidenza superiore al tasso di interesse legale.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma complessiva di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente, in relazione a sei anni scolastici.
La sentenza azionata era stata notificata in copia conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c.. Al momento della proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine previsto dalla normativa sull’esecuzione dei crediti degli enti previdenziali e assistenziali. L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata era stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante postale elettronica certificata.
È risultato altresì integrato il requisito temporale, poiché alla data del ricorso era decorso senza esito il termine dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato l’omessa ottemperanza al giudicato. Su queste basi il Tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza e il pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Quanto agli accessori, il Collegio ha riconosciuto gli interessi legali dal dovuto, in relazione alle singole annualità, fino al saldo effettivo. Ha invece escluso la rivalutazione monetaria, rilevando che la parte ricorrente non ha allegato un’incidenza superiore rispetto al tasso di interesse di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. Al commissario è demandato l’assolvimento del mandato entro i successivi centoventi giorni, con determinazione definitiva dell’importo ancora dovuto e adozione degli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario.
Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in materia, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di potenziale danno erariale.
Nota della Redazione
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