Requisiti dei consorzi stabili e soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti (TAR Campania n. 3361 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi stabili i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando possono essere posseduti dalle consorziate designate esecutrici, senza necessità che il consorzio ne sia titolare in proprio, ove la lex specialis adotti una clausola di cumulo coerente con l’art. 67, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 consente l’integrazione della documentazione amministrativa e la rettifica di errori materiali, purché non si traduca in modifica del contenuto sostanziale dell’offerta, tecnica o economica. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante che incida sulle regole di gara è autonomamente impugnabile dal concorrente che ne riceva pregiudizio. Il giudizio della stazione appaltante sul grave illecito professionale è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopici vizi di motivazione o assoluta irragionevolezza.
Il Fatto
Un Comune, in qualità di stazione appaltante qualificata per conto di altro ente, indice una gara aperta per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana per il quinquennio 2025–2029. Alla procedura partecipano, tra gli altri, un consorzio stabile e un consorzio costituito nel 2024; quest’ultimo risulta aggiudicatario con 99,45 punti, contro i 93,47 del secondo graduato.
Il consorzio non aggiudicatario impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo violazione delle clausole del disciplinare sui requisiti di partecipazione, illegittimo ricorso al soccorso istruttorio, erronea attribuzione del punteggio tecnico, incongruenza dell’offerta sul costo della manodopera e mancata valutazione di un pregresso illecito professionale. L’aggiudicatario propone ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al difetto dei requisiti in capo al consorzio. L’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è qualificata come requisito di idoneità professionale, che l’art. 67, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 riferisce al consorziato esecutore. Poiché il disciplinare richiede che il requisito sia posseduto “da ciascun soggetto” senza imporlo al capo consorzio, non è ammissibile la lettura restrittiva proposta dalla ricorrente.
Quanto al requisito economico-finanziario, il par. 8.3 del disciplinare, nella parte in cui sembra richiederlo in capo al consorzio, è superato dal periodo successivo che, in coerenza con l’art. 67, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, dispone il cumulo dei requisiti tecnici e finanziari in capo al consorzio ancorché posseduti dalle consorziate. Prevale la clausola pro concorrenziale, funzionale alla massima partecipazione.
Il terzo motivo è respinto: la documentazione integrata dopo la richiesta di chiarimenti è di natura amministrativa e non altera il contenuto dell’offerta. Il Collegio richiama la classificazione del Cons. Stato n. 2789 del 2025, che distingue soccorso integrativo, sanante, istruttorio in senso stretto e correttivo. Sul tardivo pagamento del contributo ANAC rileva il principio dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2025, che esclude l’esclusione automatica per somme di piccolo importo.
Il quarto motivo è infondato. Il chiarimento del 12 novembre 2024, che ha esteso al triennio 2021-2023 la valutazione del criterio 9, non è stato autonomamente impugnato dalla ricorrente, che ne ha contestato solo l’applicazione quantitativa. Il quinto motivo è respinto per insindacabilità del giudizio di congruità dell’offerta. Il sesto motivo è infondato: il grave illecito professionale è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 6275 del 2025. Il ricorso principale è respinto e il ricorso incidentale, per la sua natura condizionata, è dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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