Sopravvenienze di fatto non rilevano sull’atto amministrativo impugnato (TAR Sicilia n. 1795 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento la legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’esercizio del potere. Le sopravvenienze successive all’adozione dell’atto non possono essere invocate per dedurne un’invalidità sopravvenuta, poiché tale categoria concerne le vicende negoziali di un rapporto contrattuale continuato o periodico, con posizione paritetica tra le parti, e non il rapporto asimmetrico di diritto amministrativo, che si esaurisce con la spendita del potere. La rilevanza delle sopravvenienze resta circoscritta alla sola fase di esecuzione del giudicato. Ne consegue che il diniego o l’archiviazione di un’istanza di titolo di soggiorno è sindacabile solo in relazione ai presupposti esistenti al momento in cui l’amministrazione ha provveduto.

Il Fatto

Il ricorrente fa ingresso in Italia nel giugno 2023 con visto per lavoro stagionale, a seguito di nulla osta. Nel luglio 2023 sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con mansione di bracciante agricolo e presenta istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

Con comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’amministrazione rileva che il periodo di permanenza consentito dal nulla osta stagionale era già stato esaurito e che, in mancanza di conversione da stagionale a subordinato, la pratica sarebbe stata archiviata. Segue il provvedimento di archiviazione. Il ricorrente propone ricorso, lamentando travisamento del fatto, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria; la domanda cautelare è respinta e l’ordinanza non è appellata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso, confermando quanto già emerso in sede cautelare. Dalla documentazione prodotta non risulta alcun riscontro sull’effettivo e tempestivo inoltro della richiesta di conversione del titolo ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998: l’allegato richiamato contiene una ricevuta di invio di un’istanza indeterminata.

I dati contributivi e previdenziali mostrano che il ricorrente è stato lavoratore stagionale solo dal luglio al dicembre 2023 e che, al momento della richiesta di conversione, non aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione non risulta sopravvenuta, non essendo stato prodotto il contratto successivo a quello scaduto.

Quanto alla presenza del padre sul territorio nazionale, l’incrocio tra i dati del permesso di soggiorno e il certificato di nascita non conferma la corrispondenza delle generalità; in ogni caso la circostanza non è stata ritualmente comunicata all’amministrazione. Da ciò il Tribunale deduce che il ricorrente non poteva ottenere né il permesso per lavoro stagionale, né la conversione in permesso per lavoro subordinato.

La Corte afferma quindi il principio centrale: sebbene il processo amministrativo sia volto a verificare il rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato, non è possibile invocare fatti successivi al procedimento per dedurre un’invalidità sopravvenuta dell’atto impugnato. Tale categoria appartiene alle vicende negoziali di un rapporto contrattuale continuato o periodico, caratterizzato da posizione paritetica; non al rapporto asimmetrico di diritto amministrativo, che si esaurisce con l’esercizio del potere, salva la rilevanza delle sopravvenienze in sede di esecuzione del giudicato, come chiarito da Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2016.

Su questa base il Tribunale rigetta anche la domanda di rinvio dell’udienza, formulata per la sopravvenienza di un nuovo contratto di lavoro dedotta solo verbalmente, ritenuta irrilevante ai fini del decidere. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda e per l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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