DASPO per condotte in area spogliatoi: no comunicazione avvio (TAR Sicilia n. 1796 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.S.P.O. previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989 può essere disposto anche quando le condotte violente o istigatrici si verifichino in aree strettamente funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva — quali il tunnel e l’area degli spogliatoi — senza che sia necessario il loro manifestarsi al cospetto del pubblico. Il giudizio di pericolosità richiesto dalla norma si fonda su elementi gravi, precisi e concordanti valutati secondo la logica del “più probabile che non”, restando il sindacato del giudice amministrativo limitato alla verifica della correttezza dell’istruttoria e della non manifesta illogicità della valutazione. Il provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla misura preventiva, e l’eventuale incompletezza dell’ostensione documentale non ne determina automaticamente l’illegittimità, occorrendo la prova della concreta compressione del diritto di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente e addetto all’arbitro di una società calcistica ospitante, ha impugnato il provvedimento D.A.S.P.O. emesso dal Questore della Provincia di Agrigento il 28 marzo 2024, con il quale gli è stato vietato, per un anno, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con estensione alle aree di sosta, transito e trasporto dei partecipanti. Il divieto è stato adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 sulla base dei fatti verificatisi il 17 marzo 2024 in occasione di un incontro di calcio, quando il ricorrente avrebbe rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale e sarebbe stato protagonista, nell’area degli spogliatoi, di un episodio di particolare tensione, culminato nel colpire con manate e pugni alcune porte.
Sono stati impugnati anche la proposta di applicazione dei Carabinieri e l’annotazione di servizio. Il ricorrente ha dedotto la mancata ostensione integrale degli atti istruttori, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il travisamento dei fatti, il difetto del giudizio prognostico e la sproporzione della misura. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi, rigettandoli. Quanto all’accesso, il Collegio ha distinto il piano del diritto di accesso da quello della legittimità del provvedimento finale: l’eventuale incompletezza dell’ostensione può attivare i rimedi propri dell’accesso, ma non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, occorrendo verificare se la mancata conoscenza abbia inciso concretamente sul diritto di difesa. Nel caso di specie la Questura aveva trasmesso proposta e annotazione di servizio — atti essenziali — e il ricorrente aveva avuto piena cognizione del materiale istruttorio nel corso del giudizio, articolando diffuse difese nel merito.
La censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il D.A.S.P.O. non deve essere preceduto da tale comunicazione per le esigenze di celerità connesse alla natura preventiva della misura, finalizzate a evitare ulteriori turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, rilevando che il ricorrente non ha indicato quali specifici elementi avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale e che le deduzioni svolte in giudizio coincidono sostanzialmente con quelle che egli assume avrebbe formulato.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la fattispecie dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989, connotata da ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa e da una soglia probatoria anticipata, coerente con la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza della lesione del bene della sicurezza ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della correttezza dell’istruttoria e della non manifesta illogicità della valutazione.
Il Collegio ha ritenuto che le risultanze istruttorie — proposta, annotazione di servizio e supplemento di rapporto arbitrale — descrivessero una condotta non limitata alla mera contestazione verbale, ma caratterizzata dall’inserimento attivo nel contesto conflittuale, dal tentativo di avvicinare un calciatore avversario e dal mantenimento di un atteggiamento agitato culminato nel colpire le porte. Il fatto che l’episodio si sia svolto nel tunnel e non al cospetto del pubblico non è apparso decisivo: la norma non richiede che i comportamenti si manifestino davanti agli spettatori, essendo sufficiente che avvengano in occasione o a causa della manifestazione sportiva e siano sintomatici di una prognosi negativa.
Infine, la durata annuale del divieto è stata ritenuta collocata nel limite minimo previsto e coerente con la gravità delle condotte, mentre l’estensione spaziale costituisce contenuto tipico della misura. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e salvezza degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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