Niente condono in area vincolata per ampliamenti, demolizione al Comune (TAR Sicilia n. 1770 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il condono edilizio ex art. 32 del D.L. n. 269/2003 è ammissibile solo per interventi di minore rilevanza, privi di aumento di volume o di superficie, sempre che il vincolo sia sopravvenuto e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta. Ove l’abuso abbia creato nuova volumetria o nuova superficie, il diniego della Soprintendenza costituisce atto dovuto e non richiede una specifica comparazione degli interessi, né il preavviso di rigetto. Nel procedimento di condono, però, l’ordine di rimessione in pristino non spetta alla Soprintendenza, ma al Comune, con conseguente annullamento parziale del provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare nel Comune di Lipari, isola di Filicudi, impugnavano il diniego espresso dalla Soprintendenza sul parere di competenza relativo a un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 326/2003 per opere realizzate sull’immobile. Il provvedimento rigettava la sanatoria per opere edilizie abusive site in area di interesse paesaggistico, ritenendole non conformi.

I ricorrenti censuravano il diniego sotto molteplici profili: difetto di motivazione, omesso preavviso di rigetto, erronea interpretazione della disciplina del terzo condono in relazione all’anteriorità delle opere rispetto al vincolo, mancata valutazione di compatibilità paesaggistica e lesione del legittimo affidamento. Impugnavano inoltre il silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico e la circolare assessoriale posta a fondamento del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina del terzo condono. L’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 esclude la sanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. La giurisprudenza amministrativa è costante nel subordinare il condono in area vincolata a presupposti rigorosi: anteriorità delle opere al vincolo, conformità urbanistica, natura di abusi minori e parere favorevole dell’autorità preposta.

Nel caso concreto, le opere consistono in un ampliamento con nuovo vano abitativo e pergolato, con creazione di nuova volumetria e nuova superficie. Esse esulano dalla categoria degli abusi minori e ricadono tra gli interventi di nuova costruzione, per i quali vige il divieto assoluto di condono in area vincolata. Il parere della Soprintendenza assume quindi carattere interamente vincolato.

Da qui la reiezione delle censure sulla motivazione e sul preavviso di rigetto: per gli atti vincolati non è necessaria una specifica valutazione di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente. Il Collegio rileva inoltre che l’area risultava sottoposta a vincolo paesaggistico già in forza di decreti anteriori alle opere, richiamati dal Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie.

Quanto al silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico, esso non ha natura provvedimentale e la relativa impugnazione è assorbita dall’esame nel merito. Infine, il Tribunale accoglie il motivo sull’ordine di riduzione in pristino: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spettano i provvedimenti repressivi, mentre la Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il proprio avviso. Il provvedimento è pertanto annullato nella sola parte relativa alla rimessione in pristino, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *