Variante urbanistica e V.A.S.: la verifica di assoggettabilità ben può precedere l’adozione (TAR Marche n. 851 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a V.A.S. può essere legittimamente effettuata prima dell’adozione di una variante urbanistica, purché le modifiche sostanziali introdotte in seguito all’accoglimento delle osservazioni siano sottoposte a una nuova verifica da parte dell’autorità competente. Il rigetto di un’osservazione non richiede una motivazione analitica, ma non può basarsi su formule apodittiche o generiche. La scelta di conservare una determinata destinazione urbanistica, quando non sia affetta da palese illogicità e sia coerente con gli obiettivi generali dello strumento pianificatorio, costituisce esercizio insindacabile della discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Una società, all’epoca denominata Agris S.r.l., proprietaria di un’area in località Acquaviva, presentava al Comune di Castelfidardo una richiesta per la modifica della destinazione urbanistica del proprio terreno, chiedendo in subordine la trasformazione di una porzione del comparto C.2 in zona di completamento B.3, in quanto l’area era già urbanizzata e risultava impossibile l’attuazione dell’intero comparto per le sue vaste dimensioni.
Il Comune adottava una variante al Piano Regolatore Generale, che non recepiva la proposta. La società presentava quindi osservazione, che veniva respinta con la motivazione che l’area era di notevoli dimensioni e che l’accoglimento avrebbe comportato un incremento del carico urbanistico senza il preventivo parere sulla V.A.S. Il Comune, con una successiva deliberazione, accoglieva invece un’altra osservazione, presentata da un cittadino oltre i termini e su indicazione dell’amministrazione stessa. La società impugnava gli atti, deducendo la violazione delle norme sulla V.A.S. e il difetto di motivazione e la disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto che le norme procedurali vadano interpretate in modo non formalistico, in base alla loro ratio. In particolare, ha valorizzato le linee guida regionali approvate con la D.G.R. n. 1647/2019, secondo cui nelle Marche la verifica di assoggettabilità a V.A.S. sullo strumento urbanistico andava effettuata prima dell’adozione. Un’interpretazione diversa contrasterebbe anche con l’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
La Provincia, nell’escludere la variante dalla V.A.S., aveva subordinato l’esclusione alla condizione che, in caso di introdotte modifiche sostanziali conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, il Comune avrebbe dovuto valutare la conformità della variante modificata rispetto all’esito della verifica. Il Collegio ha verificato che, a seguito dell’accoglimento di quattro osservazioni, era stata disposta una nuova verifica con la determina n. 1182/2020. Pertanto, lo spirito della legge era stato rispettato, non ravvisandosi alcuna elusione della valutazione ambientale strategica.
La Corte ha poi riconosciuto una non perfetta formulazione della controdeduzione all’osservazione, che poteva indurre in equivoco, ma ha precisato che la motivazione complessiva del rigetto evidenziava come la ragione principale fosse il contrasto con le finalità della variante. La destinazione C.2, a differenza della B.3, presuppone un piano attuativo e consente al Comune di contemperare lo sfruttamento edificatorio con l’interesse pubblico tramite convenzione. La scelta di mantenere la destinazione C.2 è stata quindi ritenuta una scelta di merito insindacabile, non viziata da illogicità manifesta.
Infine, è stata esclusa la disparità di trattamento, poiché le osservazioni accolte rientravano in fattispecie coerenti con gli obiettivi della variante e, per quella presentata fuori termine, era intervenuto un parere favorevole condizionato che la rendeva un caso non sovrapponibile a quello della società ricorrente. La censura è stata ritenuta meramente strumentale, in quanto l’eventuale accoglimento non avrebbe determinato quello dell’osservazione della ricorrente.
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Nota della Redazione
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