Commissario ad acta obbligatorio e penalità di mora nell’ottemperanza scolastica (TAR Campania n. 1805 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Il compenso dell’ausiliario è determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4633/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per complessivi € 2000. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’08.10.2024 e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare entro un termine, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti integra tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario è stato riservato a successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
È stata inoltre disposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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