Controlli datoriali sul dipendente pubblico e responsabilità ex art. 2087 cod. civ. (TAR Sicilia n. 1704 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e postula che il lavoratore provi il danno, la nocività della condotta datoriale e il nesso causale. Il potere di controllo sull’eventuale attività extraprofessionale del dipendente pubblico non è esercitato in modo arbitrario quando trova giustificazione in elementi indiziari concreti acquisiti prima dell’avvio delle verifiche. L’esito favorevole delle indagini al dipendente non genera di per sé responsabilità risarcitoria, se le modalità di svolgimento sono rimaste lecite, circostanziate e non ledono la dignità del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, è proprietario di un immobile adibito a casa vacanze, pubblicizzato su un sito dedicato e prenotabile attraverso due piattaforme telematiche, privo di comunicazione di inizio attività al Comune. Nel 2022 un accertamento amministrativo fa emergere la gestione dell’immobile, che il militare qualifica come attività occasionale di locazione breve tra privati.

La vicenda viene segnalata ai comandi sovraordinati e, per le valutazioni di competenza, al Ministero della Difesa. A partire dal dicembre 2022 la Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, avvia ulteriori accertamenti tramite la Guardia di Finanza, chiusi nel 2024 con l’esclusione di irregolarità. Il dipendente agisce allora per il risarcimento dei danni, prospettando l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro e la violazione dell’art. 2087 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’illecito. La responsabilità da violazione dell’art. 2087 cod. civ. è contrattuale, perché la fonte dell’obbligo risiede nel contratto di lavoro integrato dalla legge. Ne deriva il riparto dell’onere probatorio: il lavoratore deve dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente o della condotta datoriale e il nesso causale; solo a fronte di un’allegazione specifica e articolata il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

Su questa base il Tribunale individua il confine del sindacato. Il dipendente è tenuto a fornire un quadro fattuale da cui emerga un abuso del potere datoriale, ossia un accanimento investigativo, la totale assenza dei presupposti di legge per le indagini o modalità umilianti e diffamatorie. Se invece il controllo poggia su riscontri o dati fattuali di cui l’Amministrazione disponeva prima di procedere, non nasce responsabilità, anche quando le verifiche si concludano con un esito favorevole al dipendente.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude la dedotta frammentazione in due indagini autonome e ricostruisce il procedimento come attività unitaria, condotta nel rispetto della Circolare Ministeriale n. M-D GMIL 04-0396572 del 31.07.2008 e dei doveri di segnalazione imposti dalle autorità gerarchiche. Il comando di legione ha trasmesso la relazione alla Direzione Generale per il Personale Militare indicando con precisione i profili ancora non appurati: l’eventuale offerta di servizi accessori alla mera locazione e l’ammontare degli introiti degli anni 2021 e 2022, non conosciuti.

Il successivo segmento istruttorio ha quindi verificato proprio quei profili, riscontrando i redditi da locazione e i sopralluoghi nell’immobile, e ha consentito di escludere la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi. La presenza di elementi indiziari, osserva il Tribunale, è già sufficiente a giustificare l’attività istruttoria: i dubbi ragionevoli sull’esistenza di un’attività extraprofessionale legittimano l’accertamento.

Quanto alle modalità, il verbale dell’audizione, svolta in presenza del legale, contiene quesiti circostanziati e limitati ai fatti oggetto di verifica. Non emergono controlli invasivi, reiterati o ingiustificati. Le doglianze del ricorrente trovano eco nella sola percezione soggettiva del lavoratore, che non riceve adeguato riscontro probatorio negli atti. Cade così il primo e indefettibile presupposto della responsabilità contrattuale, con rigetto della domanda e conferma della condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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