Visto per lavoro autonomo: obbligo di preavviso di rigetto e annullamento del (TAR Lazio n. 1364 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990 deve precedere l’adozione del diniego di visto per lavoro autonomo, trattandosi di procedimento a istanza di parte. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi lede le garanzie partecipative e vizia l’atto, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. A seguito della novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 non opera nei casi di violazione del citato art. 10-bis. Il diniego discrezionale fondato sul rischio migratorio è pertanto annullato, con rinvio all’Amministrazione per una nuova valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino indiano, ha acquistato il 50% di una società italiana operante nel settore alimentare e della ristorazione e ha chiesto il visto per lavoro autonomo per assumerne la carica amministrativa. Il Consolato Generale d’Italia a Mumbai ha respinto l’istanza con provvedimento del 7 ottobre 2022, rilevando la non attendibilità dello scopo e delle condizioni di soggiorno e, in particolare, una presunta difformità di sottoscrizione sulla dichiarazione di ospitalità allegata all’istanza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancanza del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione e di istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, reputando fondato il primo motivo. Il procedimento di esame della richiesta di visto costituisce un procedimento a istanza di parte: la comunicazione dei motivi ostativi deve necessariamente precedere il provvedimento di rigetto, a pena di lesione delle garanzie partecipative riconosciute al privato in sede procedimentale.
La questione giuridica ruota attorno alla funzione del preavviso di rigetto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto, introdotto con la legge n. 15/2005, anticipa l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, così consentendo all’interessato un confronto con l’Amministrazione prima della decisione finale e una possibile riduzione del contenzioso. Vengono citate, in particolare, Cons. St., sez. III, n. 6743/2021, sez. III, n. 834/2019 e n. 4413/2019, sez. VI, n. 4111/2013 e sez. III, n. 3525/2013.
Tali principi trovano piena applicazione nel caso concreto, poiché l’Amministrazione ha esercitato un potere discrezionale, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione sul rischio migratorio. Benché la motivazione formale del diniego si fondi sulla non attendibilità dello scopo e delle condizioni di soggiorno, la ragione sostanziale del rigetto emerge dalle difese svolte in giudizio con la memoria del 5 dicembre 2022. A fronte della puntuale contestazione dell’omessa comunicazione, l’Amministrazione non ha eccepito né prodotto alcunché.
Il Collegio esclude che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio la sostanziale correttezza del diniego, e in particolare non può invocare profili estranei alla motivazione dell’atto, come la tempestività della domanda rispetto alla tempistica del c.d. decreto flussi. La novella del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, esclude espressamente l’operatività del soccorso istruttorio ex art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 in caso di violazione dell’art. 10-bis.
Il ricorso è quindi accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e senza vincolo di contenuto. Il Consolato, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, dovrà procedere a una nuova valutazione dell’istanza, emettendo l’avviso di cui all’art. 10-bis ed esaminando puntualmente quanto verrà dedotto in tale sede. Restano assorbiti gli ulteriori motivi; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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