Pianini plateatici esclusi da obbligo di motivazione e di avviso avvio (TAR Veneto n. 651 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I «pianini» comunali che disciplinano l’occupazione del suolo pubblico per i plateatici costituiscono atti di pianificazione e programmazione, non assimilabili sic et simpliciter ai piani urbanistici attuativi. Ad essi si applica l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, con esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, anche quando il privato abbia presentato domanda di concessione. Operano inoltre l’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che sottrae gli atti di pianificazione all’obbligo di motivazione, e la regola per cui le scelte ampiamente discrezionali sono censurabili solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o inficiate da errori di fatto. Il provvedimento di diniego che recepisce il pianino è vincolato e non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Una società titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia aveva ottenuto, in via transitoria e in deroga alla regolamentazione vigente, l’occupazione di un’area pubblica antistante il locale per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. In prossimità della scadenza del titolo, la società ha chiesto al Comune di trasformare la concessione «emergenziale» in concessione «ordinaria».

Nelle more, l’Amministrazione ha avviato la revisione dei «pianini» che disciplinano i plateatici nella città storica. La conferenza di servizi del 24 giugno 2022 ha escluso la concessione in via definitiva, prendendo atto che il plateatico era stato richiesto solo nel periodo pandemico e rilevando la presenza di un locale storico antistante. Con deliberazione giuntale del 28 luglio 2022 è stata approvata la revisione dei «pianini», senza prevedere il plateatico richiesto. Il successivo preavviso di diniego, seguito dalle osservazioni della società, si è concluso con il provvedimento di rigetto del 21 dicembre 2022. La società ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli obblighi di comunicazione di avvio e sul carattere «a istanza di parte» del procedimento di revisione, è infondato. I «pianini» sono atti di pianificazione che dettano criteri localizzativi per l’occupazione di suolo pubblico; ad essi si applica l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, che esclude espressamente la comunicazione di avvio. Il Comune non era tenuto a notiziare la ricorrente né dell’indizione della conferenza di servizi né dell’approvazione del nuovo atto di pianificazione.

Il Tribunale esclude che il «pianino» possa assimilarsi a un piano urbanistico attuativo. Esso non regolamenta l’assetto edificatorio del territorio, ma individua l’area pubblica assentibile in concessione, in quanto tale godimento è funzionale all’interesse pubblico. Ne consegue che il procedimento non era a istanza di parte e che nessun obbligo di preavviso di diniego sussisteva prima dell’adozione della deliberazione giuntale.

Anche il secondo e il terzo motivo, relativi al difetto di motivazione, sono disattesi. Gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Le scelte ampiamente discrezionali sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità, non ravvisati.

Il Collegio rileva che il precedente pianino non prevedeva alcuna possibilità di occupare l’area antistante il locale, come confermato dal verbale della conferenza di servizi. Le condizioni eccezionali dell’occupazione durante la pandemia non possono valere come metro di giudizio della legittimità del nuovo pianino. Quanto al diniego del 21 dicembre 2022, non è richiesta un’analitica confutazione delle singole osservazioni, essendo il provvedimento vincolato dalla pianificazione a monte; opera quindi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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