Sottoscrizioni con documento scaduto nulle ai fini dell’ammissione della lista (TAR Toscana n. 869 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di presentazione di una lista elettorale è valida solo se collegabile con certezza alla persona fisica dell’elettore che appare averla resa. Tale certezza è assicurata esclusivamente dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità. La mera qualità di elettore iscritto nelle liste del Comune non è sufficiente a sanare la sottoscrizione assistita da documento scaduto. Il numero minimo di sottoscrizioni prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 81/1993 risponde alla finalità sostanziale di garantire il radicamento delle liste nel corpo elettorale, non a un requisito formale. Ne deriva la reiezione del ricorso avverso l’estromissione della lista.

Il Fatto

La lista ricorrente intendeva partecipare alle elezioni amministrative del Comune di Prato, con popolazione legale superiore a 100.000 abitanti e dunque soggetta al requisito minimo di 350 sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 81/1993. La lista presentava 463 sottoscrizioni, delle quali 371 riconducibili a elettori iscritti nelle liste del Comune.

Con verbale del 26 aprile 2026, la Commissione Elettorale Circondariale ricusava la lista e la collegata candidatura a sindaco, espungendo le sottoscrizioni doppie, quelle contenute in un atto separato, quelle riferite a persone decedute e quelle assistite da documento di identità scaduto. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, invocando il principio di massima partecipazione alle competizioni elettorali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dalla questione della legittimazione passiva della Commissione, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. Sul piano processuale richiama l’orientamento secondo cui, nei processi elettorali dinanzi al giudice amministrativo, la parte necessaria va individuata secondo il criterio dell’imputazione dei risultati della consultazione, con la conseguenza che rispetto alle elezioni comunali parte necessaria è il Comune e non l’amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni (Cons. Stato n. 5069 del 2015; Cons. Stato n. 3557 del 2012).

Nel merito, il ricorrente non contestava che alcune sottoscrizioni fossero riferite a persone identificate tramite documenti scaduti. Sosteneva che la sola qualità di elettore iscritto nel Comune bastasse a validare la sottoscrizione, essendo tale condizione comprovata dal certificato elettorale.

La tesi è respinta. Non è in discussione la condizione di elettore, ma la riconducibilità certa della sottoscrizione alla persona fisica che appare averla resa. Tale certezza può essere assicurata solo dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità. In sua assenza, o in presenza di documento scaduto, non è possibile stabilire con sicurezza che quel determinato elettore abbia realmente sottoscritto la presentazione della lista.

Il Collegio chiarisce la ratio della norma: il numero minimo di sottoscrizioni serve ad assicurare che la competizione si svolga tra liste dotate di un minimo radicamento nel corpo elettorale, evitando che il procedimento sia appesantito da liste estranee al contesto sociale locale. Si tratta di un elemento sostanziale, non formale, la cui osservanza esige la certezza di ciascuna sottoscrizione.

Su questa base il calcolo è decisivo: sottraendo al numero delle sottoscrizioni di elettori del Comune quelle assistite da documento scaduto, le sottoscrizioni valide risultano inferiori al minimo di legge. Tanto basta alla reiezione, restando assorbite le questioni sulle sottoscrizioni doppie e su quelle riferite a persone decedute. I precedenti richiamati dal ricorrente sono dichiarati non pertinenti, riguardando la presentazione delle liste, un asserito ritardo nella presentazione e la riduzione del numero dei candidati consiglieri. Il ricorso è respinto, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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