Budget storico ridotto all’80% e modello competitivo nella specialistica accreditata (TAR Toscana n. 870 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento delle strutture private per la specialistica ambulatoriale, la riduzione del tetto storico al 80% per il 2019, concordata al tavolo regionale e aziendale e recepita nella convenzione ordinaria, opera per l’intero esercizio quando la stessa convenzione prevede una clausola che fa salvi i rapporti intercorsi dal 01.01.2019, attribuendo efficacia retroattiva alla disciplina economica. La successiva entrata in operatività del modello competitivo non incide sulla misura del tetto storico, poiché quest’ultimo è regolato dalla distinta convenzione ordinaria, mentre il modello competitivo disciplina una quota ulteriore e variabile, con autonoma decorrenza ed effetti. La clausola dell’accordo competitivo che salva i rapporti nelle more della sottoscrizione opera all’interno del solo regime competitivo e non è idonea a spostare il regime economico della componente storica. Non integra violazione dei principi di buona fede oggettiva né di legittimo affidamento l’applicazione del budget ridotto all’intero anno, essendo l’assetto desumibile dalle premesse convenzionali, dalle deliberazioni attuative e dalle comunicazioni precedenti l’inizio dell’esercizio.

Il Fatto

La ricorrente è un istituto privato titolare di rapporto convenzionale con l’Azienda USL Toscana Centro per l’erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche. Per il 2019 le veniva assegnato un budget pari a euro 299.126,40, corrispondente all’80% del tetto storico, nell’ambito della convenzione ordinaria, mentre in parallelo sottoscriveva l’accordo per il modello competitivo. La struttura chiedeva all’Azienda l’annullamento della riduzione per il primo semestre 2019, sostenendo di aver reso prestazioni solo in regime di accreditamento ordinario, prima dell’attivazione del modello competitivo.

Con provvedimento del 06.02.2020 l’Azienda respingeva la richiesta, confermando la riduzione per tutto il 2019. La ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento e per l’accertamento del credito di euro 33.118,23, con condanna al pagamento e agli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il sistema duale delineato dalla programmazione regionale. L’Accordo del 27.03.2019 e la deliberazione aziendale n. 717 del 13.05.2019 assegnano agli erogatori l’80% del tetto storico per il 2019, destinando il restante 20% alla redistribuzione tramite un modello concorrenziale gestito con il CUP. Alla ricorrente è stato riconosciuto un budget ridotto annuo di euro 299.126,40, nell’ambito della convenzione ordinaria.

Il punto decisivo è la clausola dell’art. 2 della convenzione “storica”, secondo cui sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti dal 01.01.2019 secondo la disciplina della convenzione stessa, comprensiva della riduzione programmata. Tale clausola di retroattività regolativa rende non conferente l’argomento della ricorrente, che àncora la disapplicazione della decurtazione alla sola entrata in operatività del modello competitivo nel secondo semestre.

Il Collegio esclude che l’art. 18 dell’accordo competitivo possa sovvertire tale assetto. La clausola che salva i rapporti nelle more della sottoscrizione governa esclusivamente i rapporti riconducibili alla quota competitiva, evitando vuoti regolativi nel flusso anticipato, senza incidere sulla misura del tetto storico, già definita dalla distinta convenzione e resa efficace ex tunc dal 01.01.2019.

Quanto all’art. 8 dell’accordo, che prescrive la causale in fattura per distinguere i flussi competitivi da quelli ordinari, il Tribunale ne afferma la funzione meramente contabile-ricognitiva, escludendo che le regole di fatturazione del modello competitivo possano fondare la pretesa al budget pieno per il primo semestre.

Il Collegio esclude infine la violazione dei principi di buona fede oggettiva e di legittimo affidamento. L’applicazione del budget ridotto era prevedibile e desumibile dalle comunicazioni antecedenti l’inizio dell’anno, mentre l’invio di pazienti tramite CUP è funzionale alla gestione delle prenotazioni e non alla definizione dei limiti economici. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti e della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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