Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 2371 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione scolastica e la mancata prova dell’esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Ove perduri l’inadempienza, il giudice nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente della stessa Amministrazione, attingendo alle risorse interne. L’attività del commissario interno rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di ogni compenso, poiché il Ministero avrebbe già dovuto provvedere spontaneamente all’adempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, propone ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorso viene notificato e depositato ritualmente davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
Il Ministero dell’istruzione e del merito non si costituisce in giudizio. La sentenza di condanna risulta passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 24 dicembre 2025, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 13 marzo 2025. L’Amministrazione non fornisce alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza azionata è passata in giudicato e che dalla sua notificazione è decorso il termine di art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669. L’Amministrazione, pur destinataria dell’obbligo, non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo giurisdizionale, gravando su di essa il relativo onere probatorio.
Ne discende la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cpa. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso, il Collegio nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. La scelta di attingere alle risorse interne dell’Amministrazione è espressamente motivata anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.
Il Tribunale precisa che l’espletamento dell’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, pena le sanzioni previste dalla legge. Il commissario non è obbligatoriamente individuato nell’organo che avrebbe dovuto espletare il compito di amministrazione attiva, potendo il Giudice individuarlo in base al proprio discernimento.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che il commissario ad acta ne abbia diritto: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246), e il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere all’adempimento del giudicato. Il commissario, in caso di delega o insediamento, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, unitamente alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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