Trasferimento in deroga applicabile anche ai corsi a programmazione nazionale (TAR Sardegna n. 847 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 è applicabile a qualunque corso di studi, ancorché connotato da un sistema di programmazione nazionale degli accessi, e persino a prescindere dalla disponibilità di posti presso l’ateneo richiesto. La norma presuppone l’esistenza di “gravi motivi”, non necessariamente legati a un problema di salute direttamente riferibile al richiedente, purché espressivi di una seria “esigenza di vita” concretamente connessa alla tutela di un diritto fondamentale della persona e non diversamente fronteggiabile. L’accertamento della sussistenza dei gravi motivi compete al Rettore dell’università di provenienza, con ragionevole rigore e motivazione adeguata, per evitare domande strumentali.
Il Fatto
Una studentessa, iscritta al primo anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale presso un ateneo, presentava domanda di trasferimento in deroga ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 verso un diverso ateneo, allegando la necessità di prestare assistenza al padre gravemente malato e residente nella sede richiesta. L’università di provenienza dichiarava la propria incompetenza, ritenendo la norma inapplicabile ai corsi a programmazione nazionale. L’università richiesta opponeva l’assenza di “capacità formative residue”. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, interpellato, restava silente. La ricorrente impugnava gli atti e il silenzio, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle amministrazioni resistenti, rilevando che il giudizio ha ad oggetto atti adottati da plessi periferici e non da un’amministrazione centrale. Assume rilievo principale il provvedimento dell’università di provenienza, quale soggetto pubblico competente sulla domanda in veste di “ateneo di provenienza”, radicando la competenza del Tribunale adito.
Nel merito, il Collegio ha accolto la censura con cui la ricorrente assumeva l’applicabilità dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 a qualunque corso di studi. La norma, nel presupporre l’esistenza di “gravi motivi”, intende far fronte a un’esigenza di vita dello studente che deve essere seria e concretamente connessa alla tutela di uno dei diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute propria o dei familiari, e non diversamente fronteggiabile. In tali casi, il trasferimento opera legittimamente in deroga alle regole ordinarie, essendo funzionale ad armonizzare tali diritti con quello allo svolgimento del corso di studi.
Il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 aprile 2026, n. 3274, secondo cui la disposizione è eccezionale e derogatoria rispetto ai canali ordinari, e la valutazione dei casi eccezionali può avvenire in corso d’anno. È proprio l’eccezionalità del caso, ove sussistente, a consentire di superare i canali ordinari di programmazione e accesso. La Corte ha precisato che l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei gravi motivi compete al Rettore dell’ateneo di provenienza, con ragionevole rigore, motivazione e istruttoria adeguate.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di annullamento è stata accolta e gli atti impugnati annullati, con l’obbligo per l’università di provenienza di riesaminare la domanda della ricorrente secondo i criteri indicati. Le spese processuali sono state compensate per la complessità della vicenda e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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