Interdittiva antimafia e valutazione unitaria degli indici di permeabilità (TAR Veneto n. 952 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva, adottata ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, costituisce misura di prevenzione amministrativa a contenuto anticipatorio e cautelare, diretta a presidiare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento dell’azione amministrativa. Essa non richiede la prova della responsabilità penale né l’accertamento dell’attualità di una condotta penalmente rilevante, essendo sufficiente che il Prefetto, sulla base di elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, formuli un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo la regola del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce alla valutazione prefettizia, ma ne verifica l’adeguatezza istruttoria, la congruità motivazionale e la non manifesta irragionevolezza del percorso logico. Il giudizio sulla permeabilità non si scompone in autonome micro-valutazioni, poiché la forza dimostrativa degli indici si apprezza nella loro reciproca convergenza e nella capacità di restituire un quadro unitario di rischio. La prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 non è passaggio obbligato né alternativa automatica all’interdittiva, presupponendo un rischio occasionale e governabile mediante prescrizioni.

Il Fatto

Una società operante nel commercio all’ingrosso di materiali da costruzione ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Padova, unitamente al contestuale diniego di iscrizione alla c.d. White List, nonché gli atti presupposti, endoprocedimentali e consequenziali.

Secondo la ricostruzione prefettizia, la società, formalmente autonoma, sarebbe riconducibile al proprio amministratore unico e socio di maggioranza, soggetto già emerso in relazione ad altra compagine destinataria di misura interdittiva. La ricorrente avrebbe costituito una delle articolazioni imprenditoriali attraverso cui sarebbero stati elusi gli effetti delle interdittive adottate nei confronti di operatori riferibili a un medesimo gruppo familiare. Di qui il ricorso, articolato in censure di violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Muove dalla premessa che l’interdittiva antimafia è misura di prevenzione amministrativa a contenuto anticipatorio e cautelare e che il giudizio prefettizio richiede elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del “più probabile che non”. L’estraneità al processo penale o l’assenza di condanne non assumono valore risolutivo, né occorre che ciascun elemento, isolatamente considerato, dimostri il condizionamento.

Sul primo motivo, il Tribunale esclude che l’Amministrazione abbia fondato l’interdittiva sul solo contesto territoriale o sulla mera esistenza di rapporti commerciali con operatori controindicati. La sequenza di provvedimenti interdittivi succedutisi nel tempo è stata richiamata quale antecedente specifico per comprendere il significato degli ulteriori elementi riferiti alla ricorrente e al suo amministratore, individuato come snodo soggettivo di collegamento tra la società, altra compagine e gli operatori già attinti da interdittiva.

La tesi della ricorrente, volta a separare la propria posizione da quella degli altri operatori, non persuade: il perimetro soggettivo del soggetto esaminato non esaurisce l’ambito del giudizio, dovendo il Prefetto verificare se, al di là della distinta veste societaria, gli operatori siano collegati da un medesimo centro di interessi o inseriti in una comune strategia elusiva. Il Tribunale valorizza le convergenze riferite a figure soggettive, mezzi e sedi, nonché l’assenza di procure occulte, co-firme bancarie o tesorerie comuni, che non assume rilievo decisivo: la prevenzione non richiede la prova di una formale eterodirezione o di una contabilità comune.

Quanto alla dedotta neutralità delle singole operazioni commerciali, il Collegio osserva che i rapporti formalmente leciti e singolarmente spiegabili possono assumere valore sintomatico quando, considerati congiuntamente, rivelino una trama di continuità economica, professionale e operativa con soggetti controindicati. La tracciabilità dei pagamenti è elemento fisiologico dell’attività d’impresa e non neutralizza, di per sé, il rischio di inserimento in un circuito imprenditoriale funzionale alla conservazione di interessi riconducibili a soggetti controindicati.

Infondata è anche la censura sull’attualità del rischio: essa non coincide con la prossimità cronologica di ogni singolo episodio, ma con la persistente capacità degli elementi raccolti di descrivere una condizione di permeabilità. L’Amministrazione ha evidenziato che i provvedimenti interdittivi risultano ancora validi ed efficaci e che il sodalizio avrebbe già fatto ricorso a operazioni di camouflage societario. Il Tribunale esclude poi la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011: la prevenzione collaborativa presuppone un rischio occasionale e governabile, mentre la Prefettura ha ritenuto il rischio strutturale e radicato. La disponibilità ad adottare presidi di compliance, modelli organizzativi e conti dedicati non è decisiva quando non incida sul fattore genetico del rischio. Il contraddittorio procedimentale risulta attivato e la mancata condivisione delle difese non equivale a omessa valutazione. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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