Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza del ricorrente (TAR Lombardia n. 2584 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è retto dal principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. Ove il ricorrente, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, bandita dall’Università degli Studi di Milano Bicocca per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale. Il ricorrente, candidato nella medesima procedura, impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali e gli atti della Commissione giudicatrice, deducendone l’illegittimità. Il giudizio era stato instaurato anche nei confronti del candidato risultato vincitore, che si era costituito in giudizio insieme all’Ateneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, con nota depositata in data 5 marzo 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che ne fosse dichiarata l’improcedibilità. All’udienza dell’11 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunziarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, richiamando al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese processuali tra le parti, giustificata dalla definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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