Omessa distrazione delle spese: rimedio correttivo ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 23828 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia del giudice sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario costituisce errore materiale suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. Il difensore è legittimato a proporre l’istanza di correzione se aveva formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio. Tale richiesta si considera validamente proposta anche in mancanza di esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo detta dichiarazione ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Nel procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1116/2025, aveva rigettato il ricorso proposto dall’AGEA, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti vittoriose. Nel dispositivo, però, il giudice di legittimità aveva omesso di dare atto della richiesta di distrazione formulata dai difensori antistatari, indicando quali beneficiari del rimborso le parti personalmente anziché i loro procuratori. Avverso tale omissione, i difensori hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale, ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che nei rispettivi controricorsi avevano espressamente chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese “da distrarsi” in proprio favore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le istanze fondate. Ha qualificato come errore materiale correggibile quello che non investe la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero nella formazione del provvedimento, risolvendosi in una divergenza tra la volontà del giudice e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi.
Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 31033 del 2019, la Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali. Il difensore è legittimato a proporlo se aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche in assenza dell’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese, potendo tale circostanza desumersi implicitamente dalla domanda di distrazione stessa.
Quanto alla natura del procedimento, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 29432 del 2024, precisando che il giudizio di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa, non essendo diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Ne consegue che non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., con la conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione delle spese del procedimento correttivo, neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza.
In applicazione di tali principi, la Corte ha disposto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 1116/2025, sostituendo l’indicazione delle parti personali con quella dei rispettivi difensori antistatari quali beneficiari del rimborso delle spese processuali, e ha rimesso gli atti alla Cancelleria per l’annotazione del provvedimento sull’originale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione