Sospensione licenza per omessa comunicazione ospiti: natura preventiva e responsabilità del gestore (TAR Lombardia n. 4055 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza di una struttura ricettiva, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, non ha natura sanzionatoria ma costituisce una misura di prevenzione atipica, finalizzata a impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. L’omessa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti, prevista dall’art. 109, terzo comma, TULPS e dal D.M. 7 gennaio 2013, integra un reato omissivo proprio di pericolo presunto e non un mero illecito formale, costituendo legittimo presupposto per la misura. La responsabilità del titolare della struttura per l’illecito commesso dal proprio dipendente sussiste ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., quale responsabilità oggettiva fondata sul nesso di occasionalità necessaria, senza che rilevi l’errore materiale o l’impedimento del preposto.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una attività alberghiera, impugnava il provvedimento del Questore che, ai sensi dell’art. 100 TULPS, aveva disposto la sospensione della licenza per quindici giorni. In sede di controllo, la Polizia aveva identificato nella struttura diciannove ospiti, di cui solo quattro erano stati comunicati all’Autorità tramite il portale AlloggiatiWeb, mentre quindici non risultavano registrati; nove di questi erano gravati da precedenti penali e di polizia. Il legale rappresentante aveva giustificato l’omissione con un errore materiale della dipendente incaricata.
Il provvedimento era stato adottato dopo il deferimento all’Autorità giudiziaria del titolare per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 109 TULPS. A seguito di un decreto presidenziale che ne aveva temporaneamente sospeso l’esecuzione, la domanda cautelare era passata in decisione nella camera di consiglio del 27 luglio 2026, con possibile definizione del giudizio in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo dell’art. 100 TULPS, che consente al Questore di sospendere la licenza dell’esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. La norma introduce misure preventive a formazione progressiva e può prescindere dall’accertamento della responsabilità del gestore. La giurisprudenza citata richiede che un singolo episodio, per essere rilevante, sia caratterizzato da particolare gravità o allarme sociale.
La Corte valuta che l’omessa comunicazione delle generalità degli ospiti non sia un mero illecito formale, ma un reato omissivo proprio di pericolo presunto. La ratio dell’art. 109 TULPS, come chiarito dalla Corte costituzionale, è consentire alla polizia la rapida cognizione dei nominativi degli ospiti per garantire la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la presenza di nove ospiti non registrati con precedenti penali rendeva legittima la deduzione di una situazione pericolosa.
Quanto alla giustificazione dell’errore materiale del dipendente, il Collegio la ritiene irrilevante, richiamando l’art. 2049 cod. civ. che configura una responsabilità oggettiva del preponente per fatto del preposto. Il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando le funzioni esercitate hanno agevolato od reso possibile il fatto lesivo, come nel caso dell’inserimento dati affidato alla dipendente.
La Corte esclude infine la natura sanzionatoria del provvedimento, trattandosi di misura di prevenzione atipica volta a impedire il protrarsi di una situazione pericolosa. La durata della sospensione, quindici giorni, è giudicata proporzionata alla gravità della violazione, che ha riguardato quindici ospiti di cui nove con precedenti, respingendo i motivi di ricorso e condannando la ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.