Sei scatti stipendiali anche in caso di congedo a domanda (TAR Veneto n. 841 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. La maggiorazione dei sei scatti stipendiali, pari al 15% dello stipendio, spetta al personale delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile o militare, collocato in congedo a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio va incluso tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Sulla somma spettante sono dovuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La disciplina non viola gli artt. 3 e 81 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali.

Il Fatto

I ricorrenti sono ex appartenenti a Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, congedati a domanda, con più di 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Uno di essi proveniva dall’Arma dei Carabinieri, gli altri dalla Guardia di Finanza. Alla data del congedo possedevano entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma.

Essi hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’Inps alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’ente previdenziale si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto, eccependo in via preliminare la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni preliminari dell’Inps. Quanto alla legittimazione passiva, osserva che unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale. Quanto alla pretesa decadenza, rileva che il termine del 30 giugno non è un termine di decadenza, ma un onere per l’interessato, che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019, secondo cui il rispetto del termine non può essere considerato condizione la cui inottemperanza impedisca il collocamento a riposo a domanda. Solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale potrebbe fondare una diversità di trattamento, atteso che le leggi non si dichiarano incostituzionali perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, come affermato dalla Corte cost. n. 356 del 1996 e dall’ordinanza n. 151 del 2019.

Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare o civile, che cessa dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico, una rivalutazione pari al 15%, equivalente a sei scatti stipendiali del 2,5% dello stipendio, utile ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio. Il comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto al comma 1, applicandosi al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che riconosce il beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare, compresi quelli collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023; TAR Lombardia, Milano, n. 866 del 2022). Disattende anche le ulteriori eccezioni dell’Inps, richiamando Cons. Stato n. 3914 del 2023 e n. 10916 del 2023, secondo cui non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., né estensione generalizzata del beneficio, essendo il riconoscimento subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo.

Il Tribunale accerta pertanto il diritto dei ricorrenti all’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, condannando la P.A. al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dal maturato al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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