Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso (TAR Lazio n. 2582 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione con cui il ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione, depositata prima che la causa sia trattenuta per la decisione, il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere, ove la parte non abbia conseguito il bene della vita cui aspirava.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno lo aveva escluso da una procedura concorsuale per l’assunzione di trecento posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, unitamente al verbale della Commissione medica che, rilevata un’alterazione dei parametri di composizione corporea, aveva espresso il giudizio di inidoneità ai sensi del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166.

Instaurato il giudizio innanzi al TAR Lazio, il ricorrente ha depositato, in data 6 febbraio 2026, una nota con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso. La causa è stata quindi discussa in camera di consiglio e il giudice si è pronunciato con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della nota del 6 febbraio 2026 con cui la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto alla decisione di merito. Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro dei propri poteri, rilevando di non poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, richiamando a sostegno Cons. Stato, sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5832 del 2007.

Il Collegio osserva poi che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione: può dunque rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6257 del 2008.

Nella specie, il Tribunale rileva che è venuto meno l’interesse della parte alla coltivazione del giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Esclude, tuttavia, che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere, come prospettato dalla parte, poiché il ricorrente non ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del contenzioso.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La peculiarità della vicenda e la materia trattata giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di verificazione sono poste a carico della parte ricorrente, da liquidarsi nella misura richiesta dal verificatore e ritenuta congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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