Diniego di nomina a guardia particolare giurata per difetto di buona condotta: non serve la pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 2789 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S. non richiede un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato, né un oggettivo ed accertato abuso. È sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, connotato da ampia discrezionalità, non fornisca completa affidabilità. L’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento in funzione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di irrazionalità e incoerenza. La valutazione può legittimamente considerare anche fatti non recentissimi, purché connotati da particolare disvalore sociale e idonei a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità.
Il Fatto
Un istituto di vigilanza privata, con istanza del 18.12.2023, chiedeva alla Prefettura l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata in favore di un soggetto. L’istruttoria condotta dal Comando Provinciale Carabinieri faceva emergere un quadro di criticità: diverse segnalazioni di polizia tra il 1996 e il 2011, quattro sentenze di condanna e di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, bancarotta fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare terminati nel 2017.
Nonostante le osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, la Prefettura respingeva l’istanza con decreto del 25.01.2024, ritenendo il soggetto privo del requisito della buona condotta ex art. 138 T.U.L.P.S. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR con un unico motivo, incentrato sull’eccessiva risalenza temporale dei precedenti e sulla carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente inquadrato la fattispecie tra le autorizzazioni di polizia, evidenziando che il conferimento della qualifica, cui accede l’autorizzazione al porto d’armi, impone all’Amministrazione di valutare con ampia discrezionalità la specchiatezza del richiedente. La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, incaricata di tutelare il patrimonio altrui e qualificata come incaricato di pubblico servizio, richiede un’attenzione particolare nell’esercizio di tale potere.
Il Collegio ha chiarito che non è necessario un accertamento di pericolosità sociale: è sufficiente che il soggetto, in base a un giudizio probabilistico, non offra garanzie di completa affidabilità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi di irrazionalità e incoerenza della valutazione prefettizia, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 4215 del 2018 e Sez. III, n. 1905 del 2018.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione abbia fondato il proprio convincimento su elementi non recentissimi ma nemmeno assai risalenti, connotati da particolare disvalore sociale. Rilevano in tal senso le quattro sentenze per reati che spaziano dagli stupefacenti alle violazioni in ambito familiare, i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e la persistente tendenza a essere coinvolto in dissidi con vicini ed esercenti, tali da richiedere l’intervento dei Carabinieri.
Proprio l’attualità di questi ultimi episodi di conflittualità ha costituito l’elemento decisivo per escludere ogni profilo di irragionevolezza: il quadro complessivo legittima il convincimento che il soggetto non offra garanzie sufficienti per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità sostanziale.
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Nota della Redazione
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