Verifica dei CAM in sede esecutiva e non causa di esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 1304 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In vigenza del d.lgs. n. 36/2023, la specifica tecnica imposta quale elemento essenziale dell’offerta non richiede, a pena di esclusione, la verifica di conformità ai Criteri Ambientali Minimi già in sede di gara: la proposta deve contenere un impegno in tal senso, ma il controllo del relativo rispetto è ontologicamente estraneo alla procedura selettiva e può essere demandato alla fase di esecuzione del contratto. In tal senso, la mancata indicazione nella Relazione CAM della conformità di soltanto alcuni dei prodotti offerti non integra causa di esclusione, dovendosi escludere una lettura formalistica della disciplina alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del codice dei contratti pubblici. Diversamente, laddove la specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica è necessaria in gara ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Il Fatto

La Regione Emilia-Romagna indiceva una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, per la concessione di spazi presso le proprie sedi per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti e per il noleggio di erogatori d’acqua per sei anni. All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice stilava una graduatoria che vedeva la controinteressata prima classificata con 100,00 punti e la ricorrente seconda con 81,29 punti.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo tre motivi di ricorso: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 6.11.2023 n. 6; la mancata attivazione del soccorso istruttorio con riguardo ad alcuni elementi dell’offerta; la manifesta erroneità e irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel dichiarare di poter prescindere dalle eccezioni in rito, ha ritenuto il primo motivo infondato, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente maturato in vigenza del d.lgs. n. 36/2023. Laddove una specifica tecnica assurga a criterio premiante, la verifica di conformità ai CAM è logicamente necessaria in gara ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, ma la sua assenza non può determinare l’esclusione; al contrario, se la specifica è imposta quale elemento essenziale, la proposta deve contenere un impegno in tal senso, ma la verifica può essere demandata a un momento successivo all’aggiudicazione e persino alla fase esecutiva, come richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, 11.03.2025, n. 1990.

Quanto alla mancata dichiarazione nella Relazione CAM per alcuni prodotti offerti, il Collegio ha escluso che ciò possa giustificare la sanzione espulsiva, in contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis e con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Il secondo motivo è stato respinto perché il dubbio della Commissione sul dispositivo antiallagamento riguardava un requisito minimo del Capitolato e non un elemento migliorativo: il soccorso istruttorio non avrebbe comunque inciso sul punteggio, essendo la verifica demandata al RUP prima della stipula.

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, richiamandosi l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione e l’inammissibilità di un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, salvo i casi di abnormità o manifesta irragionevolezza, con valutazioni puntuali su ciascun criterio di valutazione contestato, inclusa la natura delle certificazioni ISO 22000 e ISO 22005 quali certificazioni autonome.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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