Compartecipazione alla retta socio-alberghiera calcolata solo con l’ISEE (TAR Veneto n. 763 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali, l’ISEE disciplinato dal d.P.C.M. n. 159/2013 costituisce l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e scandisce le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. Non è riconosciuta ai Comuni alcuna potestà di deroga alla disciplina statale, né è consentito introdurre criteri ulteriori o sostitutivi rispetto all’indicatore. È pertanto illegittima la modulistica comunale che subordina l’integrazione della retta a dichiarazioni patrimoniali o all’assunzione di impegni di rimborso non previsti dalla normativa statale, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e con il divieto di aggravamento del procedimento. Resta fermo che il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio affetto da grave disabilità, ha chiesto al Comune di residenza l’esonero dal pagamento della retta socio-alberghiera presso una struttura residenziale, per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Comune ha riscontrato le istanze precisando di non assumere il pagamento integrale della retta, invitando la ricorrente a integrare la domanda con documentazione e dichiarazioni aggiuntive.

Con riguardo al 2024, la ricorrente ha impugnato la sola nota con cui era stata richiesta l’integrazione documentale, senza gravarsi del successivo provvedimento di rigetto. Per il 2025 ha proposto motivi aggiunti avverso la nota di richiesta integrativa e il provvedimento conclusivo. La questione arriva al Tribunale per la pretesa illegittimità di una modulistica che impone, ai fini della compartecipazione, il rilascio di dichiarazioni e l’assunzione di impegni ulteriori rispetto all’ISEE.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo. La nota del 19 novembre 2024, con cui era stata chiesta l’integrazione documentale, è un mero atto endoprocedimentale, inidoneo a ledere la sfera giuridica dell’interessato. Il provvedimento conclusivo per l’anno 2024, rimasto inoppugnato, ha cristallizzato l’assetto degli interessi. Nell’ambito di prestazioni di durata l’istanza va presentata anno per anno, come già affermato dalla Sezione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 aprile 2025, n. 512).

Superate le eccezioni processuali — la struttura di degenza non è controinteressato, non vantando alcun interesse contrapposto alla conservazione degli atti impugnati; la legittimazione della ricorrente è riconosciuta da provvedimento del Giudice Tutelare — il Collegio esamina il merito dei motivi aggiunti, che accoglie.

La questione giuridica ruota attorno all’ISEE. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778; Id., n. 6926 del 2020; Id., n. 3671 del 2018; Id., n. 5684 del 2019), secondo cui l’indicatore è l’unico strumento di valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni agevolate e per la determinazione della compartecipazione. Alla luce dell’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, l’integrazione posta a carico del Comune è un obbligo solidaristico, cui non consegue pretesa restitutoria. La Regione Veneto, con l.r. n. 1/2004, ha recepito l’ISEE quale criterio di accesso agli interventi per le persone non autosufficienti, senza residuare potestà regolamentare derogatoria in capo a Comuni o ULSS.

Il Tribunale ritiene illegittima la modulistica impugnata. La richiesta di dichiarare cespiti patrimoniali presenti o passati, l’impegno a versare al Comune somme di futura eventuale titolarità e a utilizzare beni immobili, compresa la casa di abitazione, per il rimborso, introducono surrettiziamente criteri ulteriori rispetto all’ISEE. Il d.P.C.M. n. 159/2013 disciplina un sistema chiuso, che non lascia margini di discrezionalità agli enti erogatori. Fondate sono quindi le censure di violazione del divieto di aggravamento procedimentale e di carenza di motivazione.

Non è accolta la domanda di accertamento del diritto all’esonero e di condanna del Comune al pagamento integrale della retta. Il Comune ha rigettato le istanze senza entrare nel merito della pretesa, sicché il giudice, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono annullati, con spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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